Split payment: operativo il nuovo meccanismo “allargato”
Pubblicato il 13 luglio 2017
In questo articolo:
- Le modifiche al D.M. del 23 gennaio 2015
- L’esigibilità dell’imposta
- Emissione fatture e tipologie di soggetti
- Liste per individuare i soggetti obbligati
- Pubblicazione degli elenchi delle società assimilate
- L’aggiornamento degli elenchi
- Moratoria: non per tutte le operazioni
- Eccezioni (esclusioni) per lo split payment
- Operazioni non imponibili
- Regimi speciali
- Split “diretto”anche per gli acquisti commerciali
- Note di variazione Iva
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Entrata in vigore con moratoria
Il primo luglio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole (per professionisti e società) relative al meccanismo dello split payment, previsto dall’articolo 1 del decreto legge 50/2017. Prima dell’entrata in vigore, sono state rese note le nuove disposizioni attuative con il decreto del 27 giugno 2017 del Ministero dell’economia, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2017.
Il Mef ha inoltre reso disponibili sul suo portale internet gli elenchi delle pubbliche amministrazioni e delle società destinatarie della nuova disciplina.
Il decreto del 27 giugno ha fissato le modalità attuative delle disposizioni contenute nella manovra correttiva, modificando quelle della “prima” versione, previste dal decreto del 23 gennaio 2015.
La norma inoltre stabilisce uno slittamento dei termini di versamento dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, determinando un alleggerimento relativo all’entrata in vigore delle nuove norme.
La nuova versione dello split payment interessa le operazioni per le quali vengono emesse fatture a partire dal 1° luglio 2017; il decreto attuativo permette alle pubbliche amministrazioni di adeguare i sistemi informativi per la gestione amministrativa concedendo una moratoria.
Queste non devono immediatamente versare l’Iva all’erario, ma possono accantonare le somme fino al 31 ottobre 2017 ed effettuare il primo pagamento entro il 16 novembre 2017.
Per gli stessi motivi, le società soggette allo split payment possono annotare le fatture esigibili dal 1° luglio al 30 novembre e provvedere al primo versamento entro il 18 dicembre 2017 (non il 16 dicembre perché cade di sabato).
Per quanto riguarda i versamenti, si evidenzia che nel calcolo dell’acconto Iva, i soggetti tenuti allo split payment, se adottano il metodo storico, devono tener conto dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, o per le ipotesi di liquidazione trimestrale nel terso trimestre 2017.
Le modifiche al D.M. del 23 gennaio 2015
Il decreto del 27 giugno ha modificato il precedente del 23 gennaio 2015 tenendo ovviamente conto delle nuove disposizioni normative, in particolare:
- è prevista l’opzione per le P.A. e le società coinvolte per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della registrazione della fattura;
- le P.A. e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello in cui la stessa diviene esigibile, senza possibilità di compensazione. E’ possibile alternativamente annotare le fatture nei registri Iva, facendo confluire l’imposta nel saldo delle liquidazioni periodiche;
- nel determinare l’acconto Iva, occorre tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti soggetti allo split payment:
- chi versa l’imposta separatamente, deve effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta da scissione dei pagamenti;
- chi annota le fatture nei registri, calcola l’acconto sul dato totale, comprensivo dell’Iva assoggettata alla disciplina.
Nella prima fase:
- per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi e gestionali amministrativo-contabili, le P.A. coinvolte potranno versare cumulativamente, entro il 16 novembre 2017, l’imposta relativa alle operazioni effettuate fino al prossimo 31 ottobre;
- anche le società interessate, potranno annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verificherà dal 1° luglio, al 30 novembre 2017, e versare la relativa imposta entro il 16 dicembre 2017, termine che slitta a lunedì 18.
L’esigibilità dell’imposta
Le nuove disposizioni della scissione dei pagamenti estendono a tutti i nuovi soggetti coinvolti i meccanismi di esigibilità dell’imposta previsti dal D.M. 25 gennaio 2015. L’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, coinvolte nella procedura, diviene esigibile per norma al momento del pagamento dei corrispettivi.
Le amministrazioni e le società coinvolte possono tuttavia anticipare l’esigibilità al ricevimento della fattura o (nuova disposizione) alla sua registrazione.
Vengono cosi risolti molti problemi che potevano sorgere con l’esigibilità legata solo al ricevimento delle fatture.
Altra interessante disposizione è quella che, derogando all’obbligo di versamento diretto (art. 5, comma 1 del D.M. 25 gennaio 2015), consente, nel solo ambito dell’attività commerciale, la facoltà di annotare l’Iva sugli acquisti nel registro vendite. In questo modo vi è una vera e propria liquidazione da split payment con versamento all’erario del solo differenziale determinato dalle vendite del soggetto interessato.
Quadro di sintesi
Efficacia |
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 Sono coinvolte:
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Scadenza |
Per le P.A. il primo versamento (operazioni per cui l’Iva è divenuta esigibile tra 1° luglio e 31 ottobre 2017) deve avvenire entro il 16 novembre 2017. Per le società soggette a split il primo versamento (operazioni per cui l’Iva è esigibile tra 1° luglio e 30 novembre) deve avvenire entro il 18 dicembre 2017. |
Esigibilità |
L’Iva diviene esigibile per il cessionario/committente al momento del pagamento dei corrispettivi. Le amministrazioni e le società hanno la facoltà di rendere esigibile l’imposta al momento della ricezione delle fatture o al momento della registrazione. |
Versamenti |
Tramite il modello F24 entro il 16 del mese successivo alla sua esigibilità senza possibilità di compensazione. Nell’attività commerciale, in alternativa, amministrazioni e società possono annotare contestualmente il debito e il credito e di fatto effettuare il versamento solo sul differenziale delle vendite. |
Emissione fatture e tipologie di soggetti
Con le nuove regole, le fatture emesse nei confronti delle:
- amministrazioni pubbliche individuate;
- società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri, dalle Regioni, Province, Comuni, dalle città metropolitane, dalle unioni dei Comuni, dalle società da esse controllate e dalle società quotate nel listino Fitse Mib;
pur evidenziando l’Iva, non comporteranno la liquidazione della stessa a carico del fornitore emittente, in quanto sarà versata dal cessionario/committente.
E’ importante ricordare che dal 1° di luglio, bisogna separare i comportamenti per le fatture emesse fino al 30 giugno e quelle emesse dal 1° luglio 2017.
Fatture emesse dal 1° luglio 2017.
Il fornitore emette la fattura esponendo l’Iva, le annota nel registro vendite e non fa partecipare l’Iva alla liquidazione periodica.
Il cliente al momento dell’esigibilità dell’imposta provvede al pagamento dell’imposta:
- se P.A. (ambito istituzionale), tramite versamento con il modello F24 entro il 16 del mese successivo all’esigibilità;
- se P.A. (ambito commerciale), annota la fattura nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi (oltre che negli acquisti), per la liquidazione ordinaria.
Fatture emesse prima dell’1° luglio (soggetti fuori dal meccanismo)
Verrà emessa (dal fornitore) una fattura in regime ordinario, che sarà annotata nel registro vendite o nei corrispettivi, l’imposta sarà liquidata nella contabilità.
Il cliente al momento del pagamento, verserà il corrispettivo e l’imposta relativa.
Osserva
Se il cliente era fuori dallo split payment, ma rientrava nel regime dell’esigibilità differita il fornitore non liquiderà l’imposta fino al momento in cui la stessa verrà pagata dal cliente.
Fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2017 e dal 1° luglio (soggetti dentro il meccanismo).
In questo caso le fatture emesse saranno tutte soggette allo split, tuttavia bisogna fare una differenziazione in particolare per il cliente.
Lo stesso (il cliente), per le fatture emesse a suo carico fino al 30 giugno 2017, dovrà provvedere al versamento dell’imposta al momento dell’esigibilità, in quanto secondo le disposizioni del decreto del 27 giugno 2017 non sembra potersi applicare la moratoria prevista dall’articolo 2, che consente di effettuare il versamento per le fatture emesse e ricevute dopo il 1° luglio 2017, entro il 16 novembre 2017.
Liste per individuare i soggetti obbligati
Il decreto del 27 giugno ha ufficializzato gli elenchi delle pubbliche amministrazioni, enti e società, nei cui confronti dal 1° luglio 2017, è obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti, eliminando i dubbi e le incertezze operative sollevati dagli operatori.
I suddetti elenchi (l’inclusione nei quali ha effetto costitutivo), sono disciplinati in modo tale da permetterne un aggiornamento tempestivo, per garantire una semplificazione delle procedure di fatturazione dei fornitori delle pubbliche amministrazioni, delle società da queste controllate e delle quotate.
Il decreto modifica il precedente testo del 23 gennaio 2015, introducendo gli articoli 5-bis e 5-ter, i quali individuano puntualmente e rispettivamente:
- le pubbliche amministrazioni;
- le società;
che hanno l'obbligo di versare l’Iva indicata in fattura direttamente all’Erario, in luogo dei loro fornitori.
Relativamente alla prima categoria, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, le novità si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’Istat secondo quanto disposto dalla Legge 196/2009, indicate nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2016.
Per le operazioni per le quali è emessa la fattura nel 2018, e per gli anni successivi, lo split riguarderà gli stessi soggetti, elencati in Gazzetta entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Per la corretta individuazione delle altre società (fattura emessa dal 1° luglio al 31 dicembre 2017), vanno prese in considerazione le società controllate o incluse nell’Indice FTSE MIB, che risultano, al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/17), nell’elenco pubblicato sul sito del Mef).
Per le fatture e messe dal 2018, e negli anni successivi, la disciplina dello split payment riguarderà gli stessi soggetti (società controllate e quotate) risultanti tali al 30 settembre dell’anno precedente.
Pubblicazione degli elenchi delle società assimilate
Ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto, il Mef ha pubblicato gli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
Osserva
I soggetti interessati potevano segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro lo scorso 6 luglio 2017.
Gli elenchi pubblicati riguardano:
- le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e le società controllate da queste ultime;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Osserva
Per quanto riguarda le società assimilate, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).
L’aggiornamento degli elenchi
L’individuazione dei soggetti è periodica e, in particolare entro il 20 ottobre di ogni anno, il Mef pubblicherà un elenco provvisorio, al quale si potranno fare eventuali segnalazioni. L’elenco definitivo viene emanato con decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, e ha effetti a partire dall’anno successivo.
Se l’inserimento negli elenchi avviene entro il 30 settembre, la disciplina dello split coinvolgerà le nuove società, a partire dal 1° gennaio successivo.
Se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, lo split è rinviato al 1° gennaio del secondo anno successivo.
Moratoria: non per tutte le operazioni
Le previsioni contenute nel Decreto del 27 giugno 2017, si applicano come visto a partire dal primo luglio 2017, l’applicazione delle nuove regole da tale data può determinare alcune difficoltà operative per le P.A. che già applicavano il regime dello split payment fin dal 1° gennaio 2015 introducendo, di fatto, un doppio regime.
Le norme da osservare per le fatture emesse dai fornitori delle P.A. fino al 30 giugno 2017, sono quelle stabilite dall’articolo 17-ter, nella formulazione prevista dal decreto 23 gennaio 2015, al netto delle modifiche introdotte dal decreto del 27 giugno 2017. Le nuove disposizioni, comprese le transitorie, operano solo per le fatture emesse dai fornitori dal 1° luglio 2017.
Le novità del decreto in relazione agli obblighi di versamento prevedono che le P.A. e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’Iva, possono annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nel registro corrispettivi o fatture, facendo partecipare l’Iva dovuta alla liquidazione periodica del mese o trimestre dell’esigibilità.
La facoltà non opera per le P.A. relativamente alle fatture emesse dai loro fornitori fino al 30 giugno 2017 per le quali si applica la disposizione nella versione prima delle modifiche con l’obbligo di procedere alla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita nei registri fatture e corrispettivi.
Il decreto 27 giugno 2017, all’art. 2 comma 2, prevede che fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le P.A. che applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto 633 del 1972, possono accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’Iva da split payment, da effettuarsi entro il 16 novembre 2017.
Tale moratoria riguarda solo le fatture emesse dai fornitori a carico delle P.A. dal 1° luglio 2017 divenute esigibili nel periodo fino al 31 ottobre 2017. La moratoria non è applicabile alle P.A. per le fatture emesse a loro carico fino al 30 giugno 2017.
Per tali fatture dovrà effettuarsi il versamento entro il termine ordinario di esigibilità previsto dall’articolo 3 del decreto 23 gennaio 2015 nella versione ante decreto 27 giugno 2017.
Eccezioni (esclusioni) per lo split payment
La previsione di nuovi soggetti nell’ambito di applicazione dello split payment, aumenta il campo delle operazioni escluse dal regime e i fornitori (imprese e professionisti) sono costretti ad identificare le singole ipotesi per poi regolarsi in sede di emissione della fattura.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti viene identificato sulla circostanza che il debitore dell’imposta rimane sempre il fornitore e che il cliente deve versare l’imposta all’erario invece che al suo cedente/prestatore.
Nello specifico si rimane fuori dal regime dello split payment tutte le volte che:
- l’operazione non ha imposta o l’imposta non è dovuta (operazioni non imponibili o esenti);
- il debito è in capo al cliente (ad esempio in tutte le ipotesi di reverse charge);
- nei casi in cui la fattura non espone l’Iva, ovvero quando l’imposta è esposta ma è soggetta a regole di forfettizzazione.
Osserva
Le suddette ipotesi sono adesso molto più ricorrenti con l’estensione delle società soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Operazioni non imponibili
Tra le operazioni non imponibili, rientrano tutte le ipotesi in cui l’imposta non è dovuta, perché l’operazione non è soggetta ad imposta o la cessione o la prestazione non è imponibile.
Rientrano anche le operazioni per le quali la non imponibilità deriva da meccanismi operativi (ad esempio, operazioni che sono non imponibili perché il cliente invia al fornitore una lettera d’intenti collegata a un plafond disponibile al cliente).
Sono ricomprese anche le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore quali, ad esempio, (come evidenzia la circolare 15/E/2015) i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trattiene direttamente il corrispettivo spettante riversando all’ente un importo netto.
Iva a debito sul cliente
Tra le ipotesi più note vi è quella in cui l’operazione è soggetta a reverse charge. L’articolo 17, comma 6, del D.P.R. 633/72 individua una serie di operazioni in cui il debito d’imposta si sposta dal cedente al cessionario (es. servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici).
Risultando il debito Iva sul cliente non opera la scissione dei pagamenti, a meno che lo stesso cliente acquisti il bene o il servizio nell’ambito istituzionale.
Regimi speciali
Sono da considerarsi escluse dallo split payment tutte le operazioni soggette a regimi speciali in cui l’imposta non è esposta, ma compresa. Il riferimento va alle operazioni sottoposte ad un sistema monofase di applicazione dell’imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi) o ad esempio operazioni sottoposte al regime del margine, oppure operazioni in cui l’imposta è esposta con criteri forfettari.
Split “diretto”anche per gli acquisti commerciali
Una interessante novità prevista con la modifica dell’articolo 5 del decreto del 2015 prevede che le P.A. oltre che per gli acquisti istituzionali, anche per quelli a destinazione commerciale possono versare direttamente all’Erario l’Iva trattenuta ai fornitori, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti Iva.
Per gli acquisti commerciali rimane comunque la possibilità di ricorrere alla procedura attualmente in vigore, che comporta la partecipazione dell’Iva “splittata” alla liquidazione periodica del mese/trimestre di esigibilità, previa annotazione delle fatture su di un registro Iva a debito.
Osserva
Le nuove disposizioni permetterà di scegliere se gestire l’Iva “splittata” in ambito commerciale insieme all’Iva “splittata” sugli acquisti istituzionali, o utilizzare come prima due distinte procedure.
Note di variazione Iva
Un altro aspetto interessante e conseguente alle modifiche normative, riguarda le note di variazione Iva per le quali con lo split cambiano un po’ le regole di emissione a seconda che si riferiscano a fatture che sono state emesse prima o dopo il 1° luglio 2017.
Per le operazioni che dalla predetta data sono passate al regime della scissione dei pagamenti, in caso di variazioni (imponibile o imposta), il fornitore, nell'emettere la nota di variazione, deve tener conto del regime Iva applicato alla fattura originaria (in questo caso ordinario) che deve essere modificata.
Il principio deriva dal fatto che l'Iva diviene esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione, e ogni modifica successiva deve riferirsi sempre a tale momento.
Se un fornitore emette una nota di variazione successivamente al 1° luglio, ma con riferimento ad una fattura emessa prima di tale data, la variazione dovrà seguire le regole ordinarie.
Se la nota di variazione è in diminuzione, il fornitore, avendo provveduto direttamente al versamento dell'imposta, potrà portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro vendite e calcolandola nella liquidazione.
Chi riceve la nota di variazione (il cliente) ed è soggetto allo split payment dovrà:
- se l'acquisto è stato realizzato in ambito commerciale,rettificare la detrazione precedentemente operata annotando la nota di variazione a debito nel registro vendite o nel registro dei corrispettivi;
- se invece l’acquisto è stato effettuato nell'ambito istituzionale, non si effettuerà alcuna variazione. Avrà diritto di ricevere il pagamento della predetta nota di variazione (per l'ammontare dell'Iva e dell'imponibile), se la fattura dell'operazione originaria era stata già pagata al fornitore.
Se la nota di variazione in diminuzione emessa dopo il 1° luglio 2017 fa riferimento ad una fattura originaria sottoposta al regime dello split payment, la nota di variazione dovrà essere emessa nello stesso regime e dovrà richiamare la fattura che è stata variata.
Per il fornitore, non avendo la fattura originaria determinato a suo carico alcun pagamento d'imposta, la nota di variazione in diminuzione non comporterà il diritto a portare in detrazione l'imposta che corrisponde alla variazione.
Il soggetto sottoposto a split payment:
- se l'acquisto è avvenuto in ambito commerciale, si registrerà la stessa nel registro Iva vendite con la contestuale annotazione nel registro acquisti per stornare la parte d'imposta precedentemente rilevata a debito.
- se l'acquisto è stato effettuato nell'ambito istituzionale, la pubblica amministrazione computerà a credito l'eccedenza di versamento dell'imposta a scomputo dei successivi pagamenti da effettuare nell'ambito dello split payment.
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 |
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