Split Payment ad ampio spettro di destinatari
Pubblicato il 29 giugno 2017
In questo articolo:
- Coinvolti nel nuovo regime anche i professionisti
- Estensione dello "Split Payment"
- A chi interessa lo "Split Payment"?
- Amministrazioni pubbliche
- I nuovi soggetti
- Alcune operazioni soggette (o non) allo “Split Payment”
- Regimi speciali
- Piccole spese dell’ente pubblico
- Adempimenti Iva
- Attività istituzionale
- Attività economica
- Anche i professionisti con lo "Split Payment"
- Liquidazione dell’Iva
- Comunicazioni periodiche
- Determinazione dell'ambito applicativo
Condividi l'articolo:
Coinvolti nel nuovo regime anche i professionisti
Il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, il cui testo di conversione (Legge n. 96 del 21 giugno 2017) è stato pubblicato lo scorso 23 giugno nella G.U. n. 144, ha previsto all’articolo 1 la revisione dei soggetti nei cui confronti dovranno essere emesse fatture con l’adozione della “scissione dei pagamenti”. In particolare il meccanismo della scissione (o split payment) viene esteso a tutti i soggetti ricompresi nel novero della Pubblica Amministrazione “allargata”.
La scissione dei pagamenti è una misura diretta ad innovare il sistema di riscossione dell’imposta, in particolare per contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva, garantendo l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Lo split payment dovrà essere adottato anche per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle società controllate da enti pubblici centrali e locali, delle società da queste ultime a loro volta controllate, e nei confronti di società quotate di cui all’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
La scissione dei pagamenti viene estesa anche alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e, quindi, alle prestazioni tipiche dei professionisti.
Estensione dello "Split Payment"
L’art. 1 “Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale” del decreto 50/2017, ha riformulato l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, con l’estensione dei soggetti nei cui confronti dovranno essere emesse fatture con il meccanismo della “scissione dei pagamenti”.
La “scissione” dovrà essere utilizzata per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi che saranno effettuate nei confronti dei soggetti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato (individuati dall’ISTAT), aggiungendosi a questi anche le società direttamente controllate dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali e le società a loro volta controllate (direttamente o indirettamente) da queste ultime.
Rientrano nel meccanismo anche le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Con l’aumento dei soggetti interessati al nuovo sistema, vi è anche la necessità della loro corretta individuazione, in particolare per la corretta modalità di fatturazione nell’applicazione dello split payment.
Altra considerazione da fare è che con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 17-ter, anche i soggetti che rendono prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, dovranno adottare il regime della scissione dei pagamenti.
Il riferimento principale va in questo caso ai professionisti che verranno investiti (e non senza conseguenze) di questa ulteriore novità.
Sarà necessario approfondire la tematica degli adempimenti da parte degli enti, sia in termini di modalità che in termini di tempistica, considerato che solo una piccola parte dei soggetti interessati rientrano nella categoria degli enti nei cui confronti opera l’esigibilità differita prevista dall’art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972, per cui alcuni soggetti interessati saranno tenuti ad effettuare il versamento dell’IVA immediatamente, mentre altri potranno rinviare l’adempimento all’atto in cui provvederanno a pagare i corrispettivi ai propri fornitori.
Osserva
Si segnala che lo scorso 25 aprile 2017 il Consiglio UE ha adottato la decisione di esecuzione n. 2017/784, con la quale l’Italia è stata autorizzata a far ricorso al meccanismo dello split payment con riferimento al più ampio novero di soggetti sopra esplicitati, continuando a prevedere che l’Iva dovuta nell’ambito dello split payment “debba essere versata dall’acquirente/ destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale”.
Come già detto, lo split payment si presenta come una misura di contrasto ai fenomeni di frode in ambito dell’Iva, motivo per cui il legislatore ha inteso estendere il meccanismo a tutti i soggetti che ruotano nell’ambito della Pubblica amministrazione. I nuovi adempimenti necessitano dunque di cautela e attenzione da parte di tutti soggetti interessati.
A chi interessa lo "Split Payment"?
Le novità legislative estendono dunque lo “split payment” a tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT, la conseguenza è che la scissione dei pagamenti non si applica più solo alle operazioni effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge (nei cui confronti opera l’IVA a esigibilità differita, ai sensi dall’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972).
Amministrazioni pubbliche
Il Dossier parlamentare sulle disposizioni relative al D.L. 50/2017, prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali.
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, la definizione di Pubblica amministrazione deve considerarsi applicabile anche al CONI.
L’ampliamento a soggetti che si potrebbero considerare non facenti parte direttamente della Pubblica amministrazione, fa intendere che risulterebbero superati i chiarimenti formulati dalla Circolare n. 1 del 9 febbraio 2015, nella quale con riferimento allo split payment vengono considerati esclusi dal meccanismo, gli enti previdenziali privati o privatizzati, le aziende speciali (comprese quelle delle CCIAA) e gli enti pubblici economici.
Il documento di prassi precisa anche che sono esclusi ad esempio gli Ordini professionali, gli enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO).
I nuovi soggetti
Il decreto 50/2017 prevede che lo split payment si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che non rientrano nel conto consolidato della PA, si tratta, in particolare, di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai due punti precedenti, ancorché queste non rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche amministrazioni, ovvero da società quotate;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Un tale ampliamento potrebbe determinare problemi applicativi per i fornitori, i quali potrebbero non essere in grado di sapere se il cliente rientri o meno (ad esempio) nelle sopra menzionate categorie.
Per le società quotate ci si può rifare all’indice FTSE MIB (a meno che tale indice venga modificato per decreto), per le pubbliche amministrazioni si può fare riferimento all’elenco pubblicato, sul sito dell’Istat.
La norma comunque prevede il rilascio di un documento (da parte dei cessionari o committenti) circa la riconducibilità degli stessi alla disciplina dello split payment.
Si ricorda che la Circolare n. 1 del 9 febbraio 2015 prevede la possibilità di presentare interpello in caso di dubbi sull’applicazione del meccanismo dello split payment, tale indirizzo tuttavia a seguito delle novità normative, potrebbe presentarsi complicato, preferendo la possibilità di un confronto preventivo con lo stesso soggetto cessionario/committente che ha tutti gli elementi necessari per indicare al cedente/prestatore se debba o meno essere emessa fattura in inversione contabile.
Alcune operazioni soggette (o non) allo “Split Payment”
Un altro elemento da considerare, riguarda le operazioni per le quali va emessa fattura in split payment e, ad esempio, l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ha determinato che anche le prestazioni di servizi resi da professionisti debbano essere effettuate in scissione dei pagamenti.
Sempre relativamente alle operazioni soggette, nella versione antecedente al decreto 50/2017 l’articolo 17-ter escludeva la scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è prevista l’applicazione del regime di inversione contabile (operazioni per le quali i cessionari o committenti sono per proprio obbligo debitori dell’imposta, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di IVA), per le quali continuano ad essere applicate le regole proprie.
L’assolvimento dell’imposta avverrà direttamente da parte del cessionario/committente che mediante la doppia annotazione si renderà debitore dell’imposta.
L’esclusione opera, pertanto:
- per gli acquisti intracomunitari di beni soggetti ad Iva in Italia, compresi gli acquisti effettuati da enti non soggetti che hanno superato la soglia di acquisti di 10.000 euro o che hanno optato per la tassazione in Italia, al disotto della soglia;
- per le forniture (di beni e servizi), territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non stabiliti e senza stabile organizzazione in Italia nei confronti di soggetti passivi (residenti in Italia), ivi compresi gli enti non commerciali anche quando agiscono nell’ambito della propria attività istituzionale ovvero se enti “non soggetti” sono già in possesso di partita IVA.
Esulano, inoltre, dall’applicazione della scissione dei pagamenti anche le fattispecie di reverse charge interno previsto dai successivi commi quinto e seguenti dello stesso art. 17 e le cessioni di rottami di cui all’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.
Per il reverse charge interno, tuttavia, va ricordato che il meccanismo non si applica alle cessioni e prestazioni rese agli enti al di fuori della loro attività commerciale o agricola, anche qualora l’ente sia già in possesso di un numero di partita Iva, per cui le operazioni saranno soggette alla scissione dei pagamenti.
Osserva
Dovrebbero rimanere validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 6 del 19 febbraio 2015 e n. 15 del 13 aprile 2015, in merito alle altre ipotesi di non applicazione dello split payment.
Regimi speciali
Nell’ambito nella non applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, va fatto riferimento alle operazioni effettuate in applicazione di regimi speciali, in quanto vi sono meccanismi particolari di detrazione dell’imposta che non si conciliano con l’adozione della scissione, che rischierebbe di minare il sistema particolare di applicazione dell’imposta.
Nella stessa ottica, sono escluse dall’applicazione della scissione dei pagamenti le operazioni rientranti nei regimi che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Abbiamo ad esempio:
- i regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (editoria, generi di Monopolio, tabacchi lavorati, telefoni pubblici ecc.);
- il regime del margine, di cui all’art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
- il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Piccole spese dell’ente pubblico
Merita una citazione l’esclusione indicata nella Circolare n. 15 del 13 aprile 2015 con riferimento alle operazioni (ad es., piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale, o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972.
L’esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell’Iva assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato.
Diversamente l’operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Adempimenti Iva
Nella scissione dei pagamenti sono coinvolti il fornitore e i clienti che devono versare l’Iva all’Erario. Per questi ultimi, in ragione della diversa platea di soggetti interessati dal meccanismo, potrebbero risultare differenti le modalità con cui va assolto l’onere del versamento.
I fornitori di beni o servizi
Relativamente al soggetto fornitore dei beni e servizi, questi:
- emetterà la fattura (completa di tutti gli elementi) con addebito dell’imposta e con l’indicazione: scissione dei pagamenti;
- annoterà la stessa fattura distintamente nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. L’imposta a debito non deve confluire nella liquidazione periodica, non essendo corrisposta al soggetto l’Iva.
Osserva
La distinta annotazione consente di far confluire l’operazione tra quelle che danno diritto al rimborso prioritario a favore del cedente/prestatore.
Per quanto riguarda il cliente, gli adempimenti sono diversi a seconda che l’ente pubblico agisce nell’ambito di un’attività economica, o nell’ambito della sua attività istituzionale.
Attività istituzionale
Nel caso di svolgimento di attività istituzionale, l’ente verserà l’Iva entro il 16 di ciascun mese cumulativamente per le operazioni in cui l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente o con versamenti distinti.
Le modalità di versamento saranno diverse a seconda che la Pubblica amministrazione sia titolare di un conto presso la Banca d’Italia, ovvero presso un istituto di credito convenzionato con l’Agenzia delle entrate.
Attività economica
Se l’ente pubblico opera nell’ambito di un’attività economica, non viene effettuato il materiale versamento dell’imposta, ma questa viene assolta mediante un meccanismo molto simile all’inversione contabile:
- la fattura di acquisto deve essere annotata dall’ente cessionario/committente nel registro delle fatture emesse;
- la stessa fattura andrà annotata nel registro degli acquisti.
In questo modo, di fatto, viene consentito, in presenza di diritto a detrazione totale, una compensazione tra l’Iva a debito (non versata al fornitore) e l’Iva a credito emergente dal registro degli acquisti.
I due diversi metodi di adempimento fanno emergere qualche problema in caso di acquisti promiscui (attività economia e istituzionale) per i quali la parte afferente l’attività istituzionale comporterà il materiale versamento dell’imposta all’Erario, mentre la parte afferente l’attività economica verrà assolta con la metodologia sopra evidenziata.
Anche i professionisti con lo "Split Payment"
Dal prossimo 1° luglio 2017 i professionisti soggetti a ritenuta, che operano prestando servizi con le amministrazioni pubbliche, dovranno fatturare applicando lo split payment ed esporre un importo (l’Iva) che non verrà incassato, né dovrà essere versato all’erario in quanto è l’ente che si occuperà del versamento dell’imposta.
Sono esclusi dalla scissione dei pagamenti i professionisti in regime forfettario o dei minimi considerato che le loro fatture non recano alcun addebito di Iva.
Nel caso degli enti e delle società appartenenti alla Pubblica amministrazione, nella fattura elettronica trasmessa al SDI (sistema di interscambio) dovrà essere indicata la “S” di scissione dei pagamenti nell’apposito campo.
A seguito dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, il professionista potrà trovarsi anche nelle condizioni di emettere in regime di split payment una fattura cartacea nella quale, oltre ad indicare l’Iva, dovrà annotare la dicitura “scissione dei pagamenti”.
Liquidazione dell’Iva
Relativamente alla liquidazione dell’Iva, il calcolo deve essere fatto senza tenere in considerazione l’Iva esposta nelle fatture emesse in regime di split payment, che viene versata all’Erario dal committente.
Comunicazioni periodiche
Tra le novità non vanno dimenticate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. I professionisti che prestano servizi ai soggetti rientranti nell’ambito della scissione dei pagamenti, dovranno indicare tali operazioni nella suddetta comunicazione e in particolare, si dovrà riportare l’imponibile nel rigo VP2 relativo ai totali delle operazioni attive senza indicare nel rigo VP4 la relativa imposta al cui versamento è tenuto direttamente il cliente.
Si dovrà tenere conto delle novità anche in relazione alla comunicazione relative ai dati delle fatture all’interno delle quali andranno inserite le fatture emesse in regime di split payment a meno che il documento sia transitato attraverso il Sistema di interscambio.
Determinazione dell'ambito applicativo
La nuova disciplina sullo split payment è caratterizzata dalla difficile determinazione del suo ambito applicativo a seguito dell’estensione dei destinatari della norma, e le maggiori difficoltà, potranno essere riscontrate nell’individuazione delle società controllate direttamente da parte dei Ministeri e degli Enti territoriali.
In merito, si ricorda che l’articolo 17-ter comma 1-quater ha previsto che i cedenti o prestatori possono chiedere ai propri cessionari o committenti il rilascio di un documento che attesti la riconducibilità dei medesimi soggetti alla disciplina dello split payment.
Coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi (quindi anche i professionisti) si possono attivare, qualora la situazione lo richieda, per ottenere dalla controparte una attestazione che chiarisca sull’assoggettamento o meno allo split payment per le fatture emesse dal 1° luglio 2017.
A pochi giorni dall'entrata in vigore (il prossimo 1° luglio), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso disponibile il decreto (D.M. 27 giugno 2017) attuativo delle disposizioni in materia di split payment. Il decreto modifica il precedente D.M. 23 gennaio 2015 e sicuramente porterà maggiore chiarezza nell’applicazione delle nuove norme definendo i termini e le modalità di versamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni, e delle società soggette allo split payment per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Sono stati inoltre pubblicati (sul sito del Dipartimento delle Finanze) gli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB. Entro il 6 luglio 2017, potranno essere segnalate eventuali mancate o errate inclusioni.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: