Spiraglio per le nuove società

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Riprendono la circolare agenziale 16, dello scorso 21 marzo, i due autori dell’articolo, per ricordare che le aziende neocostituite a favore delle quali s’effettuano operazioni straordinarie possono beneficiare del bonus fiscale di riconoscimento del disavanzo da concambio o dei maggiori valori iscritti al realizzarsi di un’effettiva aggregazione aziendale e non di un semplice incremento dimensionale o del fatturato. Perché scatti l’agevolazione di 5 milioni di euro occorre, infatti, che le imprese che hanno esercitato nel biennio precedente ed esercitano al momento dell’operazione (escluse quelle costituite da almeno due anni) realizzino un’effettiva aggregazione. Il bonus per scissione s’applica se si effettuano due o più conferimenti da parte di società che rispettano il requisito dell’operatività e dell’indipendenza verso una neocostituita. E’, poi, agevolabile la fusione per incorporazione tra due aziende operanti ed indipendenti ma anche quella propria di due società in una di nuova costituzione. A seguito dell’aggregazione, la nuova società decade dal beneficio fiscale (comma 248) se entro quattro esercizi effettua altre operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati. Un divieto – quello di nuove operazioni - che, però, non ha natura “assoluta”, ma è limitato alle ipotesi che conducono a trasferire i beni iscritti o rivalutati al di fuori dell’area di competenza del soggetto che ne ha originariamente fruito.          

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