Spettacolo, riesame delle domande INPS
Pubblicato il 19 novembre 2020
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L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con messaggio 18 novembre 2020, n.4329, fornisce indicazioni per il riesame delle domande di cui all’indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori dello spettacolo.
L’INPS fornisce le indicazioni per il riesame delle domande di cui all’indennità COVID-19 previste dall' articolo 9, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle indennità previste dal comma 4 in favore dei lavoratori dello spettacolo.
L'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, comma 4, prevede, infatti, la concessione di un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro in favore dei lavoratori dello spettacolo con i requisiti dell'art 38 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, e dai lavoratori dello spettacolo con sette contributi giornalieri nel 2019 da cui non derivi un reddito superiore a 35.000: le istruzioni amministrative sono state prodotte con circolare INPS n. 125 del 28 ottobre 2020.
La procedura utilizzata dall’Istituto per verificare le domande pervenute è stata realizzata mediante controlli automatici sui requisiti, nonché sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato, sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
L'istruttoria automatizzata è stata, però - continua il messaggio INPS - realizzata ponendo come data di osservazione per il controllo della titolarità del rapporto di lavoro dipendente il 15 agosto 2020, tuttavia l’Istituto stesso rappresenta che, a seguito di precisazioni fornite dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale data deve essere più correttamente impostata al 19 maggio, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell'art. 84 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con Legge n.126/2020.
Pertanto tutte le richieste di riesame che perverranno alle strutture territoriali avverso la reiezione delle domande in oggetto con motivazione “LAV_DIP” dovranno essere istruite secondo le nuove indicazioni fornite.
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