Spetta al giudice ordinario la competenza sulla impugnazione della cartella per il pagamento dell'acqua

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Nel testo della decisione n. 11720 depositata il 14 maggio scorso, le Sezioni unite civili hanno affermato la competenza del giudice ordinario, e non della commissione tributaria, con riferimento ad una controversia che aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella con la quale il consorzio bonifica, erogatore dell'acqua, aveva richiesto nei confronti dell'utente il pagamento delle somme dovute per l'utilizzazione del servizio.

In queste ipotesi - spiegano i giudici di legittimità - l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che la legge gli attribuisce in materia di contributi consortili, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - La richiesta di pagamento non individua il giudice – A. I.
  • ItaliaOggi, p. 22 – Per l'acqua potabile si va in tribunale - Alberici

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