Spetta al Gip valutare la misura limitativa della libertà

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Con sentenza n. 20789 del 2010, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso il decreto con cui il Questore gli aveva imposto di presentarsi al comando di polizia in concomitanza di determinate manifestazioni sportive.

A fronte della posizione dell'uomo - che lamentava la mancanza di adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi dell'imposizione - i giudici di legittimità hanno spiegato come spettasse al giudice per le indagini preliminari esaminare attentamente il provvedimento limitativo e convalidarlo dopo aver verificato i presupposti applicativi delle ragioni di urgenza, della pericolosità concreta e attuale del soggetto, dell'attribuibilità al medesimo delle condotte contestate, della riconducibilità del fatto alle ipotesi previste, della ragionevole durata della misura.

Nel caso in esame, in particolare, dalle circostanze precisate dal Questore era ragionevole presumere “l'inadeguatezza del mero divieto di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti” per cui era da ritenere che il giudice avesse svolto “congruamente” il ruolo di garanzia imposto dalla legge.
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  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 11 - Tifosi pericolosi: giudizio di rigore sull'obbligo di firma

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