Spesometro, sciolti i dubbi sull’ultimo invio. Fattura da un forfetario con natura N2
Pubblicato il 23 aprile 2019
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Martedì 30 aprile 2019 è l’ultima data entro la quale i soggetti obbligati devono inviare lo spesometro e l’esterometro 2019.
Questo termine è stato fissato, dopo numerose richieste di proroga da parte di contribuenti, commercialisti e associazioni di categoria, dal Dpcm del 27 febbraio 2019, che ha disposto lo slittamento della scadenza fissata, originariamente, al 28 febbraio 2019.
La scadenza del prossimo 30 aprile segnerà la fine dello spesometro, che è stato introdotto nel 2017 e che è stato sostituito dal 1° gennaio 2019 con l’esterometro e con le fatture elettroniche da inviare tramite il Sistema di interscambio.
Infatti, proprio l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, ha abolito l’obbligo dello spesometro, ossia la comunicazione della fatture emesse e ricevute nonché delle note di variazione e bollette doganali, mentre contemporaneamente ha introdotto il nuovo adempimento dell’esterometro, ossia la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Nuovo adempimento, esterometro
Come più volte ricordato dall’Agenzia delle Entrate, l’esterometro altro non è che la comunicazione mensile dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero, comprese quelle e per lo Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino se non effettuate attraverso la fattura elettronica, ossia attraverso il Sistema i Interscambio messo a punto dall’Amministrazione finanziaria.
L’entrata in vigore della nuova comunicazione fatture estere 2019 non sostituisce l’Intrastat per le operazioni comunitarie, che continua ad esistere senza modifiche.
L’esterometro ha una cadenza mensile, che va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
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alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
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alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive) entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Il prossimo 30 aprile scade, dunque, anche il termine per la comunicazione relativa ai primi tre mesi del 2019.
Si ricorda che, sempre lo stesso giorno, scadrà anche il pagamento, con F24 (codice tributo 2501):
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dell’imposta di bollo da due euro sulle fatture elettroniche (senza Iva per importi superiori a 77,47 euro) emesse nel 2018 per obbligo o per facoltà;
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dell’imposta di bollo sui libri e registri tenuti e archiviati con modalità informatica nel 2018.
Spesometro ultima chiamata per l'invio dati
Anche se lo spesometro è stato abolito dal 2019, resta ora da fare l’ultimo invio dei dati delle fatture emesse e ricevute lo scorso anno, nel terzo e quarto trimestre (per chi ha optato per lo spesomtero trimestrale) e nel secondo semestre (per chi ha scelto la scadenza semestrale).
L’avvicinarsi della scadenza del 30 aprile 2019 continua ad alimentare i dubbi dei soggetti obbligati alle suddette comunicazioni.
Soprattutto con riferimento allo spesometro, gli interrogativi sono stati numerosi, tanto che l’Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta con chiarimenti ufficiali per dirimerli.
Tra le precisazioni rese, le seguenti:
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le fatture datate 2018 e ricevute su carta dal cessionario/committente nel 2019 non devono essere inserite da quest’ultimo nello spesometro del secondo semestre 2018, ma devono rientrare nello spesometro del cedente/prestatore. Al contrario, invece, si ritiene che il cessionario/committente debba indicare nell’ultimo spesometro del 2018 le fatture ricevute su carta e registrate a dicembre 2018, anche se nel 2019 ha ricevuto le stesse fatture (con le stesse date del 2018) in formato Xml tramite lo Sdi;
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le fatture emesse per i servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere inserite nello spesometro con il codice natura N2, non soggetti a Iva, mentre quelle per servizi resi a soggetti Ue hanno natura N6, inversione contabile, perché anche se entrambe le operazioni sono non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale, per i servizi resi a soggetti extra-Ue in fattura va riportata l’annotazione operazione non soggetta, mentre per quelli verso soggetti Ue va riportata l’annotazione inversione contabile;
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i forfettari e i minimi sono esclusi dall’invio del nuovo spesometro, mentre chi riceve una fattura da uno di questi soggetti deve registrarla nei registri Iva acquisti e inviare i relativi dati all’interno dello spesometro, con natura N2;
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lo stesso codice natura N2 va utilizzato per le cessioni aventi ad oggetto denaro, che sono fuori campo Iva, ma solo se è stata emessa la fattura;
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le operazioni non documentate da fattura, nota di accredito o bolla doganale (esempio: schede carburanti, spese postali, F24, ricevute di pagamento dei bolli auto e delle assicurazioni) non vanno inserite nello spesometro.
- eDotto.com – Edicola del 6 marzo 2019 - Decreto proroga spesometro ed esterometro in "GU". Rinviata anche la LIPE – Moscioni
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