Spesometro all'appuntamento con la comunicazione dei dati
Pubblicato il 28 marzo 2018
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Entro il 6 aprile 2018 si deve procedere all'invio dei dati delle fatture ai fini dello spesometro, relativamente al secondo semestre 2017, ma anche del primo semestre per chi dovesse correggere i dati comunicati (non saranno applicate sanzioni).
Obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate
L'obbligo ha subito modifiche, da ultimo con Dl 148/2017, convertito nella legge 172/2017; pertanto, l'Agenzia delle entrate ha provveduto ad adeguare le specifiche tecniche (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 29190/2018).
Tra le novità la semplificazione per le fatture di importo inferiore a 300 euro (Iva compresa): possono essere comunicate in forma riepilogativa riportando il numero e la data del documento riepilogativo, la partita Iva del cedente e cioè del soggetto che trasmette la comunicazione, la base imponibile, l’aliquota Iva e l’imposta ovvero la tipologia dell’operazione se manca l’Iva.
Gli stessi dati dovranno essere esposti relativamente alle fatture di acquisto.
La possibilità di ripresentare il modello per correggere eventuali errori nasce da questa semplificazione, entrata in vigore successivamente al primo invio: i dati delle fatture di modesto importo registrate riepilogativamente ai fini dell’Iva (ex articolo 6 del Dpr 695/1996), erano stati omessi da molti contribuenti poiché l’imputazione delle singole anagrafiche era troppo costosa. Presentando nuovamente il modello si può rimediare, senza sanzioni, comunicando i dati citati.
Altre semplificazioni
Dati rilevanti. Sono stati sfoltiti i dati rilevanti da comunicare:
- partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, ovvero codice fiscale se si tratta di privati consumatori;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’imposta e l’aliquota Iva applicata oppure la tipologia della operazione in caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Le registrazioni ai fini dell’Iva comprendono anche altri dati che non assumono rilevanza (ad esempio la denominazione).
Sanzioni, termini e misura. Sono unificati i termini e la misura delle sanzioni:
- allineati i termini per l’effettuazione della comunicazione opzionale con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria;
- due euro per ogni fattura errata o omessa, con un massimo di mille euro a trimestre, e ciò vale anche per i contribuenti che hanno optato per la trasmissione volontaria dei dati delle fatture (Dlgs 127/2015).
Esoneri. Minimi e forfettari sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati, ma chi riceve le loro fatture deve comunicarli indicando il codice natura “N2”. E sono esonerati anche gli agricoltori in regime di esonero Iva che operano nelle zone montane.
Dati che non serve comunicare. Mentre sono comprese le bollette doganali e le relative variazioni, non devono essere comunicati i dati delle schede carburanti, delle spese postali, degli F24, delle ricevute di pagamento dei bolli auto e delle assicurazioni.
Esiti
L’elaborazione del file trasmesso richiede fino a tre giorni, resta consultabile con la funzione “Monitoraggio dei file trasmessi” del sito Fatture e corrispettivi.
Scarto: l’intero file deve essere trasmesso nuovamente, anche qualora l’errore sia relativo a una sola fattura.
Accettazione con segnalazione: per i file che contengono dati potenzialmente incoerenti, la segnalazione è solo un avviso e non comporta lo scarto del file. Il contribuente deve decidere se rettificare il file o annullarlo e trasmetterlo nuovamente.
- eDotto.com - Edicola del 13 febbraio 2018 - Nuove Faq sullo spesometro. Bollette doganali e distributori automatici - G. Lupoi
- eDotto.com - Edicola del 6 febbraio 2018 - Spesometro light, invio al 6 aprile - G. Lupoi
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