Nuove Faq sullo spesometro. Bollette doganali e distributori automatici

Pubblicato il



Nuove Faq sullo spesometro. Bollette doganali e distributori automatici

Con la risposta del 26 gennaio 2018 ad una domanda sulla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "DTR", l'agenzia delle Entrate chiarisce che con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

Nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 specifica che "Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota".

Semplificazione del periodo d’imposta 2017 anche per il 2018

Conseguentemente, si ritiene che:

  • le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare;
  • al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito, si consente di valorizzare, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa "OO" e l'elemento IdFiscaleIVAIdCodice con una sequenza di undici "9" .

Date per i distributori automatici

In una faq del 12 gennaio 2018, invece, si riassumono le scadenze per la trasmissione telematica dei corrispettivi per Vending machine e Registratori telematici.

Calendario per i Gestori delle Vending machine:

  • con porta di comunicazione (inizio del censimento dal 30 luglio 2016), obbligo di trasmissione dal 1° aprile 2017 (Provvedimento 30 giugno 2016);
  • senza porta di comunicazione (inizio del censimento dal 1° settembre 2016), obbligo di trasmissione dal 1° gennaio 2018 (Provvedimento 30 marzo 2017);
  • la trasmissione dei dati giornalieri può avvenire con frequenza variabile, ma non più tardi del 30° giorno successivo alla precedente rilevazione, a partire dalle trasmissioni successive al 30 giugno 2017, il termine ultimo passa da 30 a 60 giorni.

Scadenze Registratori telematici:

  • l'opzione per memorizzazione e la trasmissione dei dati va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati (quindi, se si opta per 20 ottobre 2017, il 1° gennaio 2017 si dovrà iniziare a trasmettere i dati);
  • per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata;
  • la trasmissione dei dati avviene al momento di ciascuna chiusura giornaliera;
  • è, altresì, ammessa (al fine di venire incontro ad eventuali malfunzionamenti del RT o della rete) una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 5 giorni.

Sempre sui distributori automatici, nelle faq del 12 gennaio 2018, si indica che le apparecchiature disciplinate dal provvedimento del 30 giugno 2016 (con obbligo di trasmissione a partire dal 1° aprile 2017) si differenziano da tutte le altre per la presenza di una "porta di comunicazione attiva ovvero attivabile con un intervento software" che consente di acquisire i dati del venduto (secondo le specifiche contenute nel tracciato XML allegato al provvedimento) mediante un dispositivo mobile (vedi risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016).

Se nell'apparecchiatura la "porta di comunicazione" è assente ovvero per attivarla occorre sostituire il sistema elettronico (master), la stessa non rientra nella definizione fornita dal provvedimento del 30 giugno 2016 ed il soggetto che la gestisce dovrà attendere il nuovo provvedimento, di prossima emanazione, che disciplinerà l'obbligo di memorizzazione e trasmissione.

Mentre, è il provvedimento n. 61936/E del 30 marzo 2017 a definire le informazioni, le regole tecniche e gli strumenti per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del 30 giugno 2016 tra i quali rientrano quelli che non dispongono di una porta di comunicazione, attiva o attivabile.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 6 febbraio 2018 - Spesometro light, invio al 6 aprile - G. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito