Spese di ristrutturazione e risparmio energetico: calcolo della base imponibile sui cui applicare la ritenuta d’acconto del 10%
Pubblicato il 29 luglio 2010
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È stata diramata in data 28 luglio 2010, la circolare n. 40/E dell’agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per banche e compagnie di assicurazioni che devono effettuare la ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese di ristrutturazione e risparmio energetico.
Si ricorda che il Dl 78/2010 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1 luglio di quest’anno, per le banche e per Poste Italiane Spa di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
A questo punto, l’intervento delle Entrate è servito per sciogliere alcuni dubbi sul corretto calcolo della ritenuta da effettuare sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione rispettivamente del 36% e del 55%.
Nel documento di prassi, dunque, l’Agenzia specifica qual è la base imponibile su cui si deve calcolare la ritenuta del 10%. Al fine di preservare la neutralità della citata imposta, la base imponibile da prendere in considerazione non deve comprendere l’Iva. Dato che la misura dell’Iva può variare in relazione alla tipologia di spesa cui si riferisce il bonifico (cioè può essere ordinaria al 20%, ma può essere in alcuni casi anche agevolata), e chi effettua il bonifico non conosce la misura dell’imposta applicata, per evitare errori e per esigenze di semplificazione e di economicità, la circolare 40/E specifica che la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.
Alcune volte sulle somme oggetto di bonifico è già operata una ritenuta d’acconto da parte del soggetto ordinante. Per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessione di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte e considerato il carattere speciale della disciplina contenuta nell’articolo 25 del Dl 78/2010, andrà applicata esclusivamente la nuova ritenuta d’acconto del 10%.
Infine, la circolare agenziale precisa che data la complessità dei nuovi adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e vista l’immediatezza con cui è entrato in vigore il nuovo adempimento, a partire dallo scorso 1° luglio, “in sede di prima applicazione della disposizione sussistono le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni”.
Riguardo alla modalità di pagamento del bonifico per le citate tipologie di agevolazioni mediante la procedura on line, è da sottolineare come negli ultimi tempi si siano create delle difficoltà che hanno spinto molti istituti di credito a sospendere questa modalità di pagamento, “costringendo” il contribuente a recarsi personalmente allo sportello. In attesa delle istruzioni operative rilasciate dall’agenzia delle Entrate solo con la recentissima circolare 40/E, i vari istituti di credito, infatti, hanno adottato soluzioni personali e molto differenti tra di loro, scegliendo ciascuno una strada diversa per regolare i pagamenti online dei bonifici che hanno ad oggetto la possibilità di portare in detrazione il 36% e il 55%, con il risultato che a volte la pratica adotta è apparsa molto diversa dalla prassi amministrativa fiscale.
- http://www.agenziaentrate.gov.it/circolare n. 40 del 28 luglio 2010
- http://www.nuovofiscooggi.it/Bonifici per 36 e 55 per cento: istruzioni per l’uso della ritenuta
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