Spese di avvio da versare anche se la mediazione non va avanti

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Le spese di avvio del procedimento sono dovute dalle parti anche se la mediazione si arresta al primo incontro.

E’ quanto affermato nell’ordinanza n. 1694 depositata il 22 aprile 2015, con cui il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015, censurandola nella parte in cui riteneva non dovuto alcun “compenso” all’organismo di mediazione, nel caso di mancato accordo – come nel caso in contestazione – ad esito del primo incontro.

Ha rilevato il Consiglio di Stato, con la presente ordinanza, come il termine “compenso” utilizzato dal Tar, sia manifestamente generico ed improprio, non trovando detta terminologia alcun riscontro nella normativa primaria e secondaria in materia, che invece distingue in “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16 D.Lgs 28/2010).

E’ di tutta evidenza dunque, che le spese di avvio (spese vive documentate e spese generali sostenute dall’organismo di mediazione), quale onere connesso all’accesso ad un servizio di giustizia ex lege obbligatorio in determinate materie, non sono esattamente riconducibili alla nozione di compenso e vanno pertanto sempre versate, anche in caso di esito negativo della mediazione (quindi anche in caso di esito negativo del primo incontro).
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