Specializzazioni forensi: bocciato il ricorso dei COA

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Specializzazioni forensi: bocciato il ricorso dei COA

Con sentenza n. 1278 del 3 febbraio 2022, il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato da diversi COA del territorio contro il “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista", per come contenuto nel Dm Giustizia n. 144/2015, poi modificato dal Dm n. 163/2020.

La causa vedeva contrapposti, da un lato, gli Ordini degli Avvocati di Roma, Napoli, Palermo, Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Cassino, Viterbo e l'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, dall'altro il ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, con l'intervento ad adiuvandum delle associazioni di categoria A.G.Amm., Agi, Aiaf, Ami, Cammino, Ondif, Uncat, Ucpi, Uftdu, Uncm, Uncc, S.I.A.A..

Avvocato specialista: regolamento legittimo

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi di impugnazione sollevati dai ricorrenti.

Tra i rilievi esaminati, in particolare, è stata giudicata non fondata la doglianza con la quale si censurava la rilevanza assegnata, ai fini dell’acquisizione del titolo di avvocato specialista e nell’ambito di ciascuno dei tre settori individuati (civile, penale e amministrativo), agli indirizzi nei quali si specifica ogni settore, “quali segmenti di specializzazione nei settori del diritto civile, penale e amministrativo”.

Sul punto, i giudici amministrativi hanno ricordato come l’individuazione degli indirizzi abbia superato il vaglio di legittimità all’esito dei precedenti giudizi che avevano visto parzialmente annullato il precedente decreto ministeriale del 2015.

Ciò posto - hanno concluso in proposito - l’articolazione dei tre principali settori in indirizzi, non investita da rilievi da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva, deve considerarsi legittima.

Per il Tar, del resto, l’attuale assetto della suddivisione in settori e indirizzi, "frutto di approfondita analisi e di un compiuto contraddittorio procedimentale con le parti interessate, ed incentrato sull’omogeneità disciplinare e sulla specialità della giurisdizione" non evidenzierebbe profili di irragionevolezza o illogicità, tenuto anche conto della "inevitabile opinabilità della categorizzazione".

Inammissibile, a seguire, è stato ritenuto il motivo di doglianza con il quale era censurata la previsione alla luce della quale i Consigli dell’ordine sono tenuti a stipulare convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative: si tratta, infatti - si legge nella decisione - di una disposizione che è stata introdotta dal Dm 144/2015 e non è stata in alcun modo modificata dal Dm. 163/2020.

Per finire, il Tribunale amministrativo non ha rilevato profili di illegittimità rispetto alla disposizione ai sensi della quale “Il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio nazionale forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione..".

Difatti, l’equiparazione, ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista, del legale che abbia completato il percorso formativo postuniversitario nell’ambito di un dottorato di ricerca conseguendo il titolo di dottore di ricerca in una materia o curriculum riconducibili ad uno dei settori o indirizzi di specializzazione, all’avvocato che abbia frequentato i corsi, di durata almeno biennale, di alta formazione specialistica conformi al Dm, è da ritenere legittima, non comportando alcuna illogicità della medesima normativa.

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