Spaccio di droga. La Cassazione fissa i parametri per la contestazione dell’aggravante dell’“ingente quantità”

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Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione – massima provvisoria del 28 maggio 2012 - l’aggravante della” ingente quantità” per i trafficanti di droga, per come sancita dall'articolo 80, comma 2, del Decreto del presidente della Repubblica n. 309/90, non è ravvisabile quando la quantità dello stupefacente sequestrato è inferiore a 2 mila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006.

Solamente se la quantità supera detta soglia è applicabile l’aumento di pena.
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