Sottrazione fraudolenta a carico di chi costituisce il fondo una volta raggiunto da accertamento

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Con sentenza del 31 maggio 2012, la n. 21013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui giudici dei gradi di merito avevano condannato per sottrazione fraudolenta un uomo che, nel corso di un accertamento fiscale sui propri redditi, aveva fatto confluire la maggior parte del patrimonio in un fondo patrimoniale adibito a garantire i bisogni della famiglia.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, in tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integrerebbe il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto “è atto idoneo a ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria”.

In tale contesto – continua la Corte – l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato, non è necessario “che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l'atto fraudolento sia di per sé solo idoneo a impedire il soddisfacimento totale o parziale dei Fisco”.
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