Sostegni bis, al via le domande per il contributo “alternativo”. Online modello e istruzioni operative
Pubblicato il 05 luglio 2021
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Possibile da oggi, 5 luglio, fare richiesta per il contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, previsto dal decreto Sostegni bis.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che definisce le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze; approvato anche il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.
Decreto Sostegni bis, contributo "alternativo" per le attività stagionali
L’articolo 1, commi da 5 a 15 del Dl n. 73/2021 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e che abbiano subito le conseguenze negative della crisi legata al Covid-19.
Tale contributo è riservato alle attività stagionali ed è alternativo al contributo a fondo perduto automatico previsto dal Dl Sostegni bis, che appunto ha sancito l’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui al decreto Sostegni (Dl n. 41/2021), ai soggetti che lo hanno richiesto.
Il contributo alternativo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Non è previsto un importo di contributo minimo. L’ammontare massimo, invece, non può in ogni caso superare 150.000 euro ed è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 -31 marzo 2020.
Tale percentuale per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni è del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019.
Per i soggetti che, invece, non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”, le percentuali da applicare alla differenza tra le due medie mensili diventano del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019.
Il richiedente può scegliere tra l'accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta compensabile con F24.
Contributo "alternativo" con doppia partenza e fino al 2 settembre
Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021 sono definite:
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le modalità di presentazione dell’istanza,
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il suo contenuto informativo,
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i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del decreto Sostegni bis.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate, che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.
Come definito nel provvedimento direttoriale, la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021.
La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dallo stesso 5 luglio 2021.
La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 7 luglio 2021.
In questa fascia temporale, in caso di errore, può essere presentata una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Contributo a fondo perduto "alternativo", approvato il modello d’istanza
Con il provvedimento n. 175776/2021 sono stati approvati anche il modello d’istanza da utilizzare, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.
Appare subito evidente che questo modello per la richiesta del contributo alternativo ex Decreto Sostegni bis risulti più complesso sia per il contribuente sia per il professionista o intermediario che lo assiste.
La prima parte del modello è analoga a quella del contributo “Sostegni” e si compone di diverse sezioni dedicate:
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ai dati relativi al richiedente;
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all’intermediario delegato alla presentazione;
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all’assenza di cause di esclusione;
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ai requisiti per l’accesso;
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ai dati per il calcolo del contributo spettante;
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alla scelta della modalità di erogazione;
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all’iban per l’accredito sul conto corrente.
Novità, invece, appaiono in un’altra sezione del modello dedicata agli aiuti di Stato ricevuti, che appare determinante ai fini dell’importo del contributo da richiedere.
Si tratta di una nuova e complessa sezione dedicata agli aiuti di Stato già percepiti e che vanno dimostrati.
In essa, il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è, infatti, tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta di non aver superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).
Si devono, quindi, autocertificare, con tanto di rischi penali in caso di falso, i seguenti elementi:
- il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano;
- l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A);
- i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta del cfp “Sostegni-bis attività stagionali” si verificasse il superamento dell’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.
Si ricorda, infine, che dal 2 luglio è disponibile anche la guida dedicata "I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni-bis", nella sezione del sito internet "l'Agenzia informa".
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