Sospensioni legali della riscossione

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Sospensioni legali della riscossione

L’INPS, con messaggio n. 2609 del 10 giugno 2016, ha ricordato che la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto l’istituto delle "Sospensioni Legali", in base al quale gli Agenti della Riscossione sono tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte in Cartella o richieste tramite Avviso di Addebito a seguito della presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito non esigibile tra quelle elencate dalla legge stessa:

  • prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  • sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

La Sede dell’Istituto competente, effettuate le verifiche del caso, provvede:

  • ad adottare i dovuti provvedimenti di annullamento/sgravio o di sospensione dell’Avviso/Cartella, se sono confermate le ragioni del contribuente e se non sono già presenti in archivio gli stessi provvedimenti;
  • a trasmettere al competente Agente della Riscossione la revoca della sospensione da quest’ultimo effettuata, al fine della ripresa delle attività di recupero del credito dell’Istituto, nel caso in cui non fossero confermate le ragioni del debitore;
  • a dare comunicazione dei provvedimenti adottati al contribuente e, tramite PEC, anche all’Agente della Riscossione.

Con il D.Lgs. n. 159/2015 sono state previste alcune modifiche tra cui:

  • la riduzione da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente tesa ad ottenere la "sospensione legale";
  • la soppressione del termine di 60 giorni, previsto per l'invio da parte dell’INPS al contribuente e al competente Agente dalla Riscossione della conferma della correttezza della documentazione prodotta.

E’ stato, inoltre mantenuto il termine dei 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, entro il quale l’Ente creditore deve effettuare la comunicazione al debitore stesso dell’esito dell’esame della dichiarazione e la trasmissione all’Agente della riscossione del relativo flusso informativo (provvedimento).

Trascorso tale termine, le partite di credito interessate sono annullate di diritto, automaticamente discaricate nei confronti dell’Agente della Riscossione e contestualmente cancellate dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore.

E' stato quindi previsto che: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 o, comunque, nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito".

Stante quanto sopra, a partire dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto - sottolinea il messaggio INPS n. 2609/2016 - anche qualora la comunicazione dell’esito al debitore e il relativo flusso informativo all’Agente non siano stati inviati dall'Ente creditore entro il termine dei 220 giorni, l’annullamento non opera più quando ci si trovi:

  • di fronte ad una sospensione disposta dal giudice o, in via amministrativa, dall’Ente;
  • in presenza di una sentenza di annullamento del credito non ancora passata in giudicato.
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