Sospensione versamenti contributi. Istruzioni per librerie e agricoli
Pubblicato il 27 maggio 2020
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Con la conversione in legge del decreto Cura Italia sono stati aggiunti nuovi beneficiari nell’ambito della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti contributivi ed informativi.
A fornire le apposite istruzioni operative è intervenuto l’Inps con messaggio n. 2162 del 25 maggio 2020, attraverso il quale comunica l’arrivo di una prossima circolare che comprenderà anche quanto stabilito in materia dal DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Decreto Cura Italia. Nuovi soggetti beneficiari della sospensione dei termini
Il DL n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020, ha accolto nel novero dei beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi nuovi soggetti quali:
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, per il periodo che va dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- imprese del settore florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale compreso dal 30 aprile al 15 luglio 2020.
Si specifica che la sospensione comprende i versamenti riguardanti i piani di rateazione concessi dall’Istituto, le note di rettifica, nonché gli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.
Una menzione a parte viene fatta per gli organismi sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche), per i quali il decreto Cura Italia prevedeva un più lungo termine di sospensione, ossia dal 2 marzo al 31 maggio 2020. Su tale argomento è intervenuto anche il recente Decreto Rilancio che ha allungato la sospensione fino al 30 giugno 2020.
Modalità di sospensione. Aziende con dipendenti
In tale ipotesi, agli esercenti di librerie come sopra descritti sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende in parola inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, il codice già in uso “N967”.
Invece, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7S” alle imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva del decreto-legge n. 18/2020 convertito.
Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende in discorso inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N973”.
I committenti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata, sono tenuti ad inserire nell’elemento “CodCalamità” di “Collaboratore” i seguenti valori:
- 25 per esercenti di librerie;
- 26 per organismi sportivi;
- 31 per imprese florovivaistiche.
Modalità di sospensione. Aziende agricole assuntrici di manodopera
Con riferimento alle aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione attiene ai flussi della denuncia di manodopera occupata, in particolare a quelle relative al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e alle denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni (31 maggio e 30 giugno 2020).
Gli interessati alla sospensione sono tenuti a trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione “DOMANDE TELEMATICHE” del Cassetto previdenziale.
- edotto.com – Edicola del 30 aprile 2020 -Inps: nuova trasmissione Uniemens di febbraio per contributi sospesi – Bonaddio
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