Sospensione per l'avvocato che non invia il modello 5

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Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 152/2013, ha ricordato che l'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione del modello 5 da parte dell'avvocato costituiscono infrazione disciplinare punibile con la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione medesima.

Nel caso specificamente esaminato, il Cnf, a modifica del provvedimento disciplinare irrogato ad un legale a causa dell'omesso invio del modello 5, ha revocato in favore dello stesso la sospensione disciplinare dall'esercizio della professione essendo emerso che, anche se con ritardo, il professionista aveva regolarizzato la propria posizione dichiarativa.
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  • ItaliaOggi, p. 28 – L'avvocato che non invia Mod. 5 è sospeso dal Cnf - Ventura

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