Sospensione feriale del contenzioso a giorni
Pubblicato il 28 luglio 2015
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Gli adempimenti del contenzioso - giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria - vanno in ferie dal 1° al 31 agosto. Restano in “ufficio” le notifiche di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, che non vengono sospesi per le vacanze estive.
La stretta sulla sospensione, che riduce i giorni di 15, viene dall’articolo 16 del Dl 132/2014, di modifica della legge 742/1969.
Sono, dunque, 30 i giorni in cui vengono sospesi i termini processuali.
La sospensione tocca anche il conteggio dei giorni per:
- presentare ricorso (60 giorni dalla notifica);
- costituirsi in giudizio (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 per il resistente/appellato);
- fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito);
- depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza);
- riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).
Come detto il periodo di sospensione non riguarda le notifiche di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia.
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