Sospensione feriale dei termini processuali. Al via dal 1° agosto

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Sospensione feriale dei termini processuali. Al via dal 1° agosto

Anche quest’anno, a partire dal 1° agosto e fino al 31 agosto, opererà la sospensione dei termini processuali ricadenti nel periodo feriale, per come disciplinata dalla Legge n. 742/1969.

Sospensione dei termini processuali civili, penali, amministrativi e tributari

Nel lasso di tempo di riferimento è sospeso di diritto il decorso dei termini relativi ai procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e tributarie; il conteggio dei termini riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nel calcolo dei termini processuali, quindi, non vanno considerati i giorni compresi in detto arco temporale.

Se, poi, il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è differito alla fine del periodo, ovvero a partire dal 1° settembre (quest’anno dal 2 settembre, posto che il 1° del mese cadrà di domenica).

Per il conteggio dell'esatta scadenza di un adempimento soggetto alla sospensione feriale, occorrerà sommare il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione medesima a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa.

Sospensione feriale dei termini, i procedimenti esclusi

Sia in ambito civile che in ambito penale vi sono dei procedimenti che, per la loro natura di procedure d’urgenza o indifferibili, sono esclusi dalla sospensione feriale dei termini.

Nel settore civile, si ricordano i procedimenti cautelari, quelli relativi ad alimenti o volti all’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione o di ordini di protezione contro gli abusi familiari, i procedimenti di sfratto, le opposizioni all'esecuzione, le dichiarazioni e le revoche dei fallimenti nonché, in generale, le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, le cause individuali di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Per quanto riguarda il penale, la sospensione dei termini processuali non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, nel caso in cui questi o i loro difensori rinuncino alla sospensione dei termini, nelle indagini preliminari connesse a reati di criminalità organizzata, relativi a imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza, nei casi di applicazione di una misura di prevenzione quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice dichiari l'urgenza del procedimento, in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove che non possono essere rinviate.

In materia amministrativa, la sospensione non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Processo tributario telematico, termini sospesi

La sospensione dei termini riguarda anche il processo tributario, cartaceo o telematico, facendo slittare il decorso dei termini scadenti o decorrenti entro il lasso di tempo 1° agosto - 31 agosto 2019.

Sono interessati dalla sospensione feriale, così, i termini relativi alla costituzione in giudizio del ricorrente e alla notifica dell'atto che si intende impugnare, il termine entro il quale può essere stipulata una mediazione tra contribuente e Fisco, le varie scadenze processuali concernenti il deposito di documenti, memorie illustrative e memorie di replica, le riassunzioni, i reclami avverso i decreti presidenziali e le integrazioni del contraddittorio.

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