Sospensione feriale dei termini processuali 2021

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Sospensione feriale dei termini processuali 2021

Al via anche quest’anno, dal 1° al 31 agosto, la sospensione dei termini processuali che ricadono nel periodo feriale, per come disciplinata dalla Legge n. 742/1969.

Nell’intervallo di riferimento è sospeso, di diritto, il decorso dei termini relativi ai procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e tributarie; il conteggio dei termini riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nel calcolo dei termini processuali non vanno considerati i giorni compresi in detto arco temporale. Se, poi, il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza è differito alla fine del periodo, ovvero a partire dal 1° settembre.

Per il conteggio dell'esatta scadenza di un adempimento soggetto alla sospensione feriale, occorrerà sommare il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione medesima a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa.

Processo tributario: termini sospesi

La sospensione dei termini riguarda anche il processo tributario, facendo slittare il decorso dei termini scadenti o decorrenti entro il lasso di tempo 1° agosto - 31 agosto 2021.

Nella sospensione sono ricompresi i termini:

  • per proporre ricorso;
  • per la costituzione in giudizio;
  • per impugnare le sentenze;
  • per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche;
  • per stipulare una mediazione tra contribuente e Fisco;
  • per le riassunzioni o i reclami.

E' da precisare che:

  • la sospensione in questione ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie;
  • se nel termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza - di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica - è compreso il mese di agosto, la scadenza per la proposizione del ricorso slitta di 31 giorni;
  • la sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ai fini dell’Iva o dell’imposta di registro, atti di recupero del credito di imposta e cartelle di pagamento).

In ogni caso, la sospensione feriale non vale in via generalizza per la scadenza del termine di pagamento degli atti impositivi.

Procedimenti per cui non opera la sospensione feriale

Sia in ambito civile che in ambito penale vi sono dei procedimenti che, per la loro natura di procedure d’urgenza o indifferibili, sono esclusi dalla sospensione.

Nel settore civile, si ricordano, tra gli altri, i procedimenti cautelari, le cause alimentari e i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, i procedimenti di sfratto, le opposizioni all'esecuzione, le dichiarazioni e le revoche dei fallimenti nonché, in generale, le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Per quanto riguarda il penale, la sospensione dei termini processuali non opera, tra gli altri, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare o detenuti, nelle indagini preliminari connesse a reati di criminalità organizzata, a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

In materia amministrativa, infine, la sospensione non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Cause di lavoro escluse 

Sono altresì escluse dalla sospensione le cause individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Opposizioni a sanzioni di lavoro: sì alla sospensione

Per contro, la sospensione feriale opera per le cause di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni irrogate in ambito lavorativo, che abbiano quale oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva.

Difatti, per come precisato dalle Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 2145/2021, nel regime introdotto dall’art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, alle predette controversie è applicabile la sospensione dei termini processuali, a norma dell’art. 3 della Legge n. 742/1969, in quanto si tratta di controversie non rientranti tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.

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