Sospensione dell’attività imprenditoriale, revoca senza rimborso

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Sospensione dell’attività imprenditoriale, revoca senza rimborso

L’imprenditore che ha ottenuto la revoca della sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo, non ha diritto al rimborso della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca.

Il chiarimento è giunto dall’INL, con la nota n. 7401 del 12 agosto 2019.

Sospensione dell’attività imprenditoriale, quando si verifica?

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

La sospensione dell’attività imprenditoriale si applica allorquando i lavoratori “in nero” siano in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, nonché in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sospensione dell’attività imprenditoriale, quando può essere revocata?

A seguito dell’emanazione del provvedimento di sospensione, i medesimi organi di vigilanza su richiamati possono revocare la propria decisione laddove si verifichino le seguenti condizioni:

  • regolarizzazione dei lavoratori in nero ovvero ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
  • pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro).

Inoltre, la revoca può avvenire versando il 25% della somma aggiuntiva dovuta, oppure l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Sospensione dell’attività imprenditoriale, si ha diritto al rimborso?

Sul punto è stato chiesto all’INL se sussistono gli estremi per la restituzione della somma pagata per la revoca del provvedimento di sospensione, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.

Per rispondere al quesito posto, l’Ispettorato si rifà alla soluzione prospettata dalla ITL di Bari, per la quale la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati.

Pertanto, nel caso di specie, non è possibile procedere al rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 giugno 2018 - Processo amministrativo: sanatoria della notifica ex tunc – Pergolari

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