Sospensione dei versamenti, ulteriori chiarimenti INPS
Pubblicato il 26 ottobre 2020
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L'INPS, con il messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882, comunica la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, fornendo ulteriori chiarimenti circa il versamento dell’importo sospeso in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.
In particolare, l'art. 97, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, da ai contribuenti la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dei versamenti dovuti con le seguenti modalità:
- il 50% delle somme sospese in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, e versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il restante 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, e versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
L'istanza di adesione alla rateizzazione può essere presentata entro il 30 ottobre 2020. Inoltre, l'Istituto precisa che entro tale data dovranno essere versate le prime due rate ed entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere saldato l'intero 50% dell’importo oggetto di sospensione, poiché ciò è condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Gestione aziende con dipendenti e gestione separata committenti
Per quanto concerne i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione alla Gestione aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata:
- le variazioni delle denunce mensili senza codici di sospensione devono essere trasmesse, con l’indicazione dei codici riguardanti le diverse tipologie di sospensione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882, e, dunque, entro il 23 novembre 2020;
- nel caso in cui sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e senza l’indicazione dei codici di sospensione, mantenendo la scadenza di pagamento al 16 settembre 2020. Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa.
Aziende assuntrici di manodopera agricola
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata, l'istanza per la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere presentata utilizzando il codice 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art 62, comma 2”. L’istanza di sospensione è disponibile nel Cassetto previdenziale Aziende agricole nella sezione “Domande telematiche”.
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