Sorveglianza sanitaria: costa più caro non fare le visite mediche
Pubblicato il 08 ottobre 2015
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Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.
Qualora il datore di lavoro non invii i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria sarà sanzionabile con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
L’art. 20, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni), in vigore dal 24 settembre 2015, ha aggiunto, all’art. 55 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), il comma 6-bis che ha modificato il sistema sanzionatorio.
Stante quanto sopra, se la violazione si riferisce:
- a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati;
- a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
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