Sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà

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Sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 21091 del 26.10.2015, ha fornito indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà – art. 5, commi 5 ed 8, D.L. n. 148/93, convertito dalla Legge n. 236/93 - nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà.

Ha chiarito a tal proposito il Ministero che, per le istanze di solidarietà acquisite dalle DTL territorialmente competenti in data antecedente al 18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 20/2004 in virtù della quale, nel caso di specie, l'azienda perde il diritto all'erogazione del contributo, in quanto la cessazione fa venire meno la finalità dell'ammortizzatore sociale in questione, individuata nel mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali dell'impresa richiedente.

Inoltre, ai fini della corresponsione del contributo-quota azienda, è necessario che ricorrano ambedue i seguenti presupposti:

  • anticipazione accertata dalla DTL;
  • devoluzione prevista dall'accordo.

Per le domande di solidarietà acquisite dalle DTL territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 28/2014 per cui si prospettano le seguenti 4 ipotesi:

  • qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo;
  • se l'accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori;
  • nel caso in cui l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo;
  • qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.

Diversamente – aggiunge il Ministero -  nel caso in cui la cessazione dell'attività aziendale si sia verificata dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all'azienda che ha comunque garantito l'occupazione dei lavoratori per l'intero periodo concordato nell'accordo sindacale.

In analogia a quanto sopra, viene sottolineato che, in caso di cessazione di attività aziendale dopo la chiusura del periodo di solidarietà, se ci sono stati licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà intimati dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all'azienda che ha garantito i livelli occupazionali per l'intero periodo di riferimento.

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