Sono trascrivibili le clausole di destinazione e asservimento

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La Consulta, con la pronuncia n. 318 del 4 dicembre 2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del consiglio dei ministri con riferimento agli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3 della Legge della Regione Liguria del 6 giugno 2008, n. 16 sulla disciplina dell’attività edilizia, in quanto ritenuti in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. In particolare, la prima norma prevede che la realizzazione di posti auto anche eccedenti la dotazione minima ivi prescritta, non sia assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché entro la data di ultimazione dei lavori venga formalizzato l’atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all’unità immobiliare. La seconda stabilisce, invece, che l’asservimento dei terreni alle nuove costruzioni individuati nell’estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegua quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 26 nel caso di DIA. Secondo i giudici costituzionali, in particolare, le disposizioni in esame non introducono ipotesi di trascrizione non previste dalla normazione statale - come invece sostenuto dalla Presidenza del consiglio - ma si collocano, per contro, nel quadro di detta legislazione, “sicché la denunziata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) deve essere esclusa”. Inoltre - continua la Corte - “la circostanza che alla trascrizione dell’atto consegua l’obbligo di pagare l’imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della normativa tributaria vigente nella materia de qua”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 22 – Vincoli di pertinenza nei registri – Guastalla, Busani

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