Somministrazione, senza la temporaneità è d’obbligo l’assunzione

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L’utilizzo errato del contratto di somministrazione, nel caso sia appurata l’assenza di reali esigenze di carattere temporaneo per l’impiego corretto di tale tipologia contrattuale, porta all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore somministrato.

Tale conclusione giunge dalla sentenza n. 2763, depositata in data 6 febbraio 2014, dalla Corte di cassazione.

I Supremi giudici respingendo il ricorso dell’azienda, che in primo grado aveva ottenuto sentenza favorevole, poi, ribaltata in appello, sanciscono che non è sufficiente rispettare i meccanismi di proroga previsti dal CCNL per assumere lavoratori con contratto di somministrazione, ma è necessario che vi siano effettive esigenze di carattere temporaneo a giustificare l’impiego di lavoratori in somministrazione, pena appunto l’obbligo di assumere gli stessi a tempo indeterminato.

La Corte, nella sentenza in oggetto, ribadisce l’orientamento già espresso in precedenti pronunce (sentenza n. 2413/2013), secondo cui nel contratto tra l’impresa fornitrice e il lavoratore somministrato devono essere espressamente indicate le esigenze temporanee del ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo. La reiterazione del contratto, frutto di intese esplicite o implicite, tra l’impresa fornitrice e quella utilizzatrice avente ad oggetto la stessa persona del prestatore, dà luogo, infatti, ad un contratto in frode alla legge, dal momento che esso viene stipulato proprio al fine di eludere la regola fondamentale della temporaneità dell’opportunità di lavoro. Ne scatursice, dunque, l'obbligo dell'assunzione.  
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