Somministrazione di lavoro, l’INAIL rinnova l’applicativo
Pubblicato il 03 agosto 2020
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L’applicazione online “Somministrazione di lavoro”, disponibile in http://interinale.inail.it/li/, è stata implementata con la nuova funzione “Comunicazione Sospensioni”. Tramite il predetto servizio le Agenzie di somministrazione devono comunicare all’INAIL di avere applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, specificando le disposizioni applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.
A specificarlo è l’INAIL, con la nota n. 9334 del 29 luglio 2020.
Agenzie di somministrazione, il nuovo servizio “Comunicazione Sospensioni”
Le sospensioni riguardanti le agenzie di somministrazione sono previste:
- dall’art. 62, co. 2, lett. c) del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020;
- dall’art. 18, co. da 1 a 5 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”), convertito con modificazioni in L. n. 40/2020.
Per ogni regime di sospensione può essere inviata un’unica comunicazione.
Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio “Comunicazione sospensioni”, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.
Agenzie di somministrazione, il nuovo servizio “Trattamento di Integrazione Salariale”
Oltre alla funzione “Comunicazione Sospensioni”, nell’applicativo “Somministrazione di lavoro” è stata implementata un’ulteriore funzionalità per l’inserimento, la registrazione e la modifica delle retribuzioni relative alla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori somministrati in “Trattamento di Integrazione Salariale” (TIS).
Pertanto è ora possibile, per il trimestre in corso, inserire per ogni lavoratore somministrato:
- il “Trattamento di Integrazione Salariale” con sospensione dell’attività lavorativa (zero ore lavorate nel trimestre);
- il “Trattamento Integrazione Salariale” con riduzione dell’attività lavorativa (presenza di ore lavorate nel trimestre).
SI precisa, infine, che è possibile procedere per ogni lavoratore somministrato alle rettifiche delle retribuzioni errate indicate nei trimestri precedenti per inserire il “Trattamento di Integrazione Salariale” con sospensione dell’attività lavorativa (zero ore lavorate nel trimestre) o il Trattamento di Integrazione Salariale con riduzione dell’attività lavorativa (presenza di ore lavorate nel trimestre).
- edotto.com – Edicola del 21 maggio 2020 - Decreto Rilancio, contratto a termine e in somministrazione “acausale” – Bonaddio
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