Somministrazione dal 14.7.2018
Pubblicato il 27 agosto 2018
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Autore |
Rossella Schiavone - Funzionario del Ministero del Lavoro ed esperta di diritto del lavoro* *Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza |
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Aggiornato con | D.L. n. 87/2018 convertito dalla Legge n. 96/2018. | |
Definizione | Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore. | |
Divieti |
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
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Informativa |
Da utilizzatore a lavoratore I lavoratori somministrati devono essere informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
Da utilizzatore a somministratore Con il contratto di somministrazione, l'utilizzatore ha l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
Da somministratore a lavoratore Le informazioni relative al trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore. |
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A tempo indeterminato | Limite fino all’11 agosto 2018 |
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. |
Disciplina dal 14 luglio 2018 all’11 agosto 2018 |
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed il diritto di precedenza (artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2015). Quindi dal 14 luglio 2018 il contratto di somministrazione potrà durare, al massimo, ventiquattro mesi e se superiore ai dodici mesi necessiterà il rispetto delle causali giustificatrici di cui al comma 1, art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dal c.d. Decreto Dignità. La somministrazione a termine potrà essere prorogata massimo quattro volte. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. |
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Disciplina dal 12 agosto 2018 |
Limite Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Sono lavoratori svantaggiati i lavoratori che:
Applicazione delle norme sul contratto a termine Il D.L. Dignità ha previsto che il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore diventa soggetto alla disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed il diritto di precedenza (artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2015) ma in sede di conversione tra le esclusioni è stato aggiunto anche l’art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ed è stato previsto che l’obbligo di indicare le causali giustificatrici si applica esclusivamente all’utilizzatore. Quindi dal 12 agosto 2018 il contratto di somministrazione a termine: può durare, al massimo, ventiquattro mesi;
ed allo stesso non si applicano le norme sul numero complessivo di contratti a tempo determinato, il diritto di precedenza e la disciplina degli stop and go. |
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Forma del contratto |
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
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Computo |
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3, Legge n. 68/1999. |
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Tutele |
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Cambio di mansioni |
Qualora l’utilizzatore, nel corso della missione adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore. In caso di inadempimento l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori. |
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Potere disciplinare | Il potere disciplinare spetta al somministratore previa comunicazione dell’utilizzatore che deve contenere gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970. | |
Sicurezza |
Il somministratore ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li deve formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore il quale è, comunque, tenuto ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. |
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Diritti sindacali e garanzie collettive |
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300/1970. Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. L'utilizzatore, ogni dodici mesi ed anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. |
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Previdenza |
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, sono a carico del somministratore che è inquadrato nel settore terziario. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo. Il somministratore non è, inoltre, tenuto al versamento dell’aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, Legge n. 845/1978. Per quanto concerne gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR n. 1124/1965, questi sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. Infine, nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. |
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Sanzioni |
Somministrazione irregolare Mancanza di forma scritta: il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Altri casi Il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione nei seguenti casi:
Nelle suddette ipotesi tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Inoltre, tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Somministrazione abusiva L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500; se non vi é scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500, mentre se vi è sfruttamento dei minori, la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750; se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. In ogni caso, in caso di condanna, è disposta sempre la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle suddette attività. Utilizzazione illecita Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di somministrazione abilitate, ovvero da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di intermediazione, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Somministrazione fraudolenta Il reato di somministrazione fraudolenta, ovvero di somministrazione posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, già abrogato dal D.lgs. n. 81/2015, è stato nuovamente introdotto dal 12 agosto 2018 per cui quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Sanzioni civili Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 per:
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