Solo sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute alla Cassa edile

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 2723 del 23 gennaio 2012, hanno ribaltato la decisione di condanna per appropriazione indebita impartita dalle Corti di merito nei confronti di un'imprenditrice che non aveva versato alla Cassa Edile le trattenute operate sulla retribuzione dei dipendenti per ferie non godute, gratifiche natalizie e festività.

Poiché la Cassa Edile non appartiene alla categoria degli Enti previdenziali, - sottolinea la Suprema corte - il mancato versamento delle somme trattenute può integrare esclusivamente un illecito amministrativo per come previsto dall'articolo 8 Legge 741/59 poi sostituito dall'articolo 13 Decreto legislativo n. 758/94 e non il reato contestato.

Ed infatti, le somme che il datore di lavoro è tenuto a versare agli enti di assistenza o ad enti con funzione di erogare una retribuzione differita costituiscono parte del suo patrimonio; conseguentemente, “il mancato versamento delle somme suddette non costituisce appropriazione indebita”.
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