Solo l'ufficio competente può licenziare il dipendente comunale

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16190 del 25 luglio 2011, ha ritenuto illegittimo, annullandolo, il licenziamento di un dipendente comunale che era stato disposto direttamente dal sindaco in assenza dell'ufficio titolare del potere disciplinare, non ancora istituito.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la previsione legislativa secondo cui, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall'ufficio competente, non può essere derogata a opera della contrattazione collettiva, in quanto a quest'ultima la legge attribuisce esclusivamente la possibilità di definire la tipologia e l'ambito della sanzioni.
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