Solo la simulazione assoluta della compravendita ammette l’interrogatorio formale

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18902 depositata il 5 novembre 2012, ha respinto il ricorso presentato dal figlio di un uomo deceduto che aveva avanzato domanda di accertamento di una simulazione relativa, costituita dalla falsa intestazione di un immobile, asseritamente posta in essere dal padre in favore dei due fratelli germani. Il ricorrente, per dimostrare la simulazione della compravendita, aveva fatto riferimento alla dichiarazione confessoria di una delle sorelle. Dichiarazione che, tuttavia, a detta della Cassazione non era utilizzabile.

Ed infatti – precisa la Suprema corte – “nell’ipotesi di simulazione del contratto di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione mediante interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile tra le parti solo se rivolta a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita immobiliare”. Non nel caso di specie, dunque, dove la domanda di accertamento aveva ad oggetto una simulazione solo relativa.
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