Solo con il risarcimento integrale viene concessa l'attenuante

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Con sentenza n. 5951 del 15 febbraio 2010, la Cassazione ha ritenuto fondato il gravame proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Genova avverso la decisione con cui il GUP aveva concesso, nei confronti di un rapinatore, l'attenuante del risarcimento del danno in forza del versamento di una somma adeguata alle possibilità economiche dell'imputato ma non esaustiva per l'integrale risarcimento del danno provocato.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l'attenuante erroneamente concessa al giovane, è da considerare di natura soggettiva solo con riferimento agli effetti; per quel che riguarda il contenuto, la stessa ha invece natura oggettiva ed è funzionale solo al ristoro del pregiudizio subito dalla persona offesa. “Anche il trasferimento spontaneo di tutti beni dell'imputato alla persona offesa” – continua la Corte - “ non varrebbe a rendere operante l'attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 34 – L'attenuante solo con danno risarcito – A. Gal.

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