Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia senza rappresentante fiscale
Pubblicato il 06 ottobre 2009
Condividi l'articolo:
Con il Dl n. 135/2009, titolato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” - entrato in vigore lo scorso 26 settembre - sono state fissate alcune regole che consentono al nostro Paese di armonizzare la propria normativa con le disposizioni emerse da alcune sentenze della Corte di giustizia Ue e con le procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano.
Gli argomenti oggetto del decreto legge sono vari e spaziano dalla tutela del territorio alla scuola, dalla salute al lavoro, dalla giustizia al fisco.
Riguardo proprio alla materia fiscale, la nuova norma rivede l’esatto comportamento ai fini Iva che deve essere assunto dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. Scopo della disposizione è quello di adeguare la normativa Iva alla sentenza 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08, nella quale l’Italia è stata condannata dalla Corte Ue in quanto non aveva recepito correttamente gli indirizzi e le direttive comunitarie.
Così, il nuovo articolo 11 del Dl 135/2009, interviene direttamente sulla normativa Iva e corregge l'articolo 17 del Dpr 633/1972. In base a quanto previsto ora, quindi, le imprese estere con stabile organizzazione in Italia non saranno più tenute all'identificazione diretta e alla nomina di un rappresentante fiscale residente. Sarà, infatti, la stabile organizzazione (con sede italiana) a far fronte agli adempimenti fiscali nel nostro Paese. Di conseguenza, l’Iva eccedente potrà essere recuperata direttamente da tale struttura avvalendosi delle detrazioni in occasione delle liquidazioni periodiche. Non è più consentita, quindi, l'adozione della procedura del rimborso diretto previsto dall’articolo 38-ter del Dpr 633/72. Perciò, allineandosi agli indirizzi comunitari, l’imposta sugli acquisti effettuati dalla società non residente viene recuperata direttamente dalla stabile organizzazione con detrazione in sede di liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, secondo quanto previsto dall’articolo 19. Viceversa, se la società non residente è in attesa del rimborso richiesto al centro operativo di Pescara, essa vedrà respinta la propria istanza anche se sarà messa in condizione di poter recuperare quanto le spetta attraverso la stabile organizzazione. Per il principio del legittimo affidamento, se il rimborso è stato già effettuato non sarà richiesta la restituzione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: