Socio professionista vince la presunzione di distribuzione degli utili
Pubblicato il 10 luglio 2018
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E’ legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati ma rimane salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati dalla società ovvero reinvestiti.
Detta presunzione può essere vinta dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, attraverso un ragionamento deduttivo del giudice di merito incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
Valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità
Lo ha ricordato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 18042 del 9 luglio 2018, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate per opporsi ad una decisione di merito che aveva ritenuto decaduta la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio in capo ad un socio di una Srl, il quale aveva dimostrato di aver sempre svolto solo attività professionale.
La CTR aveva ossia ritenuto che il socio di riferimento avesse provato lo svolgimento, da anni, dell’attività libero professionale di neuropsichiatra, e che non vi fosse prova di utili in suo favore, non risultando, neanche, che lo stesso si fosse mai ingerito nella gestione della società.
Per contro, era risultato che i finanziamenti dallo stesso erogati nel corso degli anni alla Srl costituivano elemento in grado di confermare l’aiuto offerto al figlio, l’altro socio della ristretta compagine societaria, senza ottenere alcuna contropartita.
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