Società tra professionisti, Stp. Deducibile la prestazione d’opera dei soci con partita Iva
Pubblicato il 10 gennaio 2019
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Le Società tra professionisti (Stp) nelle forme di Srl, possono dedurre i compensi corrisposti ai soci titolari di partita Iva per le attività di lavoro prestate sotto forma di prestazioni d’opera (art. 2230 e ss. del codice civile), a condizione che lo Statuto sociale non preveda la possibilità di conferimenti in natura. Ciò è ammesso sempreché la società istante integri i requisiti della micro-impresa.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 128 del 27 dicembre 2018, che amplia di conseguenza le diverse possibilità di remunerazione dei soci professionisti delle Stp.
Società tra professionisti, Stp. Il quesito
È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se una Stp (Srl) può sottoscrivere con alcuni soci in possesso di partita Iva un contratto di prestazione d'opera, di cui agli articoli n. 2230 e ss. del codice civile. Il compenso sarà costituito da un importo annuale, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, completamente indipendente sia dal risultato economico della Stp che dalla partecipazione posseduta nel capitale della stessa. Lo Statuto sociale, tra l’altro, non prevede la possibilità di conferimenti in natura.
Sul punto, la società istante ritiene che:
- i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera effettuate rientrino tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR e su di essi la STP opererà la ritenuta d'acconto;
- i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera saranno deducibili dal reddito d'impresa della STP secondo i criteri ordinari dell'art. 109, commi 1, 2 e 5, del TUIR.
Società tra professionisti, Stp. Quale regime fiscale applicare ai soci con partita Iva?
Qualora lo Statuto della società non preveda la possibilità di conferimenti in natura, è possibile per i soci delle Srl effettuare conferimenti, anziché in denaro, mediante assunzione di obblighi aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, purché l'attività lavorativa del socio d'opera sia garantita, per l'intero suo valore, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.
Dunque, i compensi corrisposti dalla Stp ai soci per le prestazioni d’opera effettuate rientrano tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, sui quali la società applica la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973.
Quanto al trattamento fiscale da applicare ai citati compensi, l’Agenzia delle Entrate ritiene coerente applicare la deducibilità dei compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d’opera effettuate nella Stp.
Sul punto, il documento di prassi evidenzia come i compensi in esame risulteranno deducibili ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, sempreché la società istante integri i requisiti della micro-impresa. In caso contrario, infatti, il regime fiscale appena citato non troverà applicazione in base al combinato disposto degli art. 2, comma 1, del DM 1 aprile 2008, n. 49 e dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), del DM 3 agosto 2017 e i compensi corrisposti ai soci rileveranno in bilancio in base alla corretta imputazione temporale.
Società tra professionisti, Stp. Quale regime fiscale applicare ai soci senza partita Iva?
E se il socio della Stp non è titolare di partita Iva e riveste la carica di amministratore della società, come bisogna trattare dal punto di vista fiscale i compensi deliberati?
Ebbene, in quest’ultimo caso i redditi s’intendono assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. C bis) Tuir, in base al quale sono tali le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: