Società tra avvocati, pubblicato il regolamento di Cassa Forense
Pubblicato il 29 novembre 2021
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E' terminato l’iter di approvazione ministeriale del Regolamento “Società tra avvocati” che disciplina gli aspetti previdenziali per l’esercizio in forma societaria della professione.
Il predetto Regolamento è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021.
Lo evidenzia Cassa Forense, in una nota diffusa sul proprio sito istituzionale il 25 novembre scorso.
Regolamento STA in vigore dal 1° gennaio 2022
Ai sensi delle nuove regole – in vigore dal 1° gennaio 2022 – le Società tra avvocati (STA) che risultano iscritte nella sezione speciale dell’Albo tenuto dal COA ove ha sede la società, anche se per frazione di anno, saranno tenute a inviare telematicamente il Modello 5 ter, entro il 30 settembre di ogni anno.
I Consigli dell’Ordine, dal canto loro, saranno tenuti a comunicare telematicamente a Cassa Forense, entro 30 giorni dall’adozione della delibera, le iscrizioni delle STA.
Nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte dell’Ordine, la STA è comunque tenuta a registrarsi in un’apposita sezione del sito di Cassa, che sarà a breve istituita.
STA: adempimenti obbligatori e obblighi contributivi
Nella comunicazione, l’Ente di previdenza degli avvocati ha riepilogato quali sono gli adempimenti obbligatori delle STA e quali gli obblighi contributivi.
In primo luogo, viene ribadito che le società iscritte dovranno inviare telematicamente il Modello 5 ter, entro il 30 settembre di ogni anno, modello sempre obbligatorio anche in caso di reddito zero.
Nel predetto Modello 5 ter dovrà essere indicato:
- l’ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo;
- il volume d’affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell’IVA;
- l’ammontare degli utili, anche non distribuiti, della Società;
- i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa;
- eventuali variazioni a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi per anno o per anni anteriori.
In secondo luogo, si precisa che, in sede di compilazione del mod.5/ter, la STA dovrà procedere con il versamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, del contributo integrativo nella misura del 4% sull’intero volume annuo di affari prodotto nell’anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.
Di seguito una precisazione: l’obbligo del pagamento del contributo soggettivo ricade, invece, su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale.
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