Società semplice di mero godimento
Pubblicato il 07 luglio 2016
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Con due studi del 31 marzo 2016 - n. 69-2016/I e n. 73-2016/I – il Consiglio Nazionale del Notariato arriva alla conclusione che è da considerare legittima la costituzione di società semplici cosiddette “cassaforte”, ossia che hanno come oggetto sociale il semplice godimento dei beni mobili e immobili di cui la stessa società ne sia divenuta titolare.
Si tratta di una conclusione molto innovativa se si pensa che la categoria dei Notai ha da sempre assunto il ruolo di garante del rispetto delle legge e della legittimità delle soluzioni applicative.
Quadro normativo di riferimento
La materia societaria da un punto di vista regolamentare è disciplinata dalle norme del Codice civile e da tre articoli in particolare:
- l’articolo 2247, che contiene la nozione del contratto di società,
- l’articolo 2248 che introduce il principio di “comunione”,
- l'articolo 2249, comma 2, che per il corretto esercizio di una “attività commerciale” riconosce la necessità di una forma societaria che può andare dalla Snc alle altre forme più complesse, mentre, per l'esercizio di una “attività diversa” da quella “commerciale” riconosce la possibilità di utilizzare anche la società semplice.
Il suddetto quadro normativo ha, però, sollevato spesso alcune problematiche soprattutto con riferimento alla fattispecie dell’attività societaria, che deve essere “economica” perchè, da un parte, è esercitata al fine di produrre un utilità e, dall’altra, perchè è diretta alla produzione di nuova ricchezza.
Da qui deriva che, sotto il primo aspetto, l’attività di mero godimento è senza dubbio un’attività economica, mentre non lo sarebbe, invece, sotto il profilo della sua finalizzazione alla produzione di nuova ricchezza.
Dunque, risulta chiaro che nella società il fine è la svolgimento di un’attività produttiva, mentre, nella comunione, l’attività svolta è funzionale principalmente alla conservazione del bene comune, per assicurarne il godimento da parte dei comproprietari. All'attività di mero godimento non si dovrebbero, quindi, applicare le norme del diritto societario, bensì quelle della comunione.
Secondo il Notariato, però, questa suddivisione tradizionale deve essere rivista alla luce di due principali osservazioni:
- la società non ha più come elemento caratteristico il fine della divisione degli utili, dal momento che è riconosciuta anche la forma della società consortile;
- è possibile costituire alcune società in forma unipersonale in deroga al principio in base al quale per l’esistenza di una società occorre l’esercizio “in comune” di un’attività economica.
A tutto ciò, poi, si deve aggiungere una corposa legislazione tributaria che da anni incentiva le società commerciali, che si limitano a svolgere attività di mero godimento dei propri beni immobili, a trasformarsi in società semplici con oggetto di mero godimento.
Conclusioni del notariato
Nello studio d'impresa n. 69-2016/I e n. 73-2016/I, il Consiglio nazionale del Notariato arriva così ad affermare che la legislazione tributaria non è seconda a quella civile, a meno che non configuri disparità di trattamento per situazioni simili. Pertanto, la costituzione di una società semplice di mero godimento può effettuarsi non solo dalla trasformazione di una società commerciale quando si volesse godere di una legislazione tributaria di natura transitoria, ma anche nel caso in cui la normativa di favore non sia applicabile o non sia più vigente.
Di qui, il riconoscimento della legittimità della costituzione ex novo di una società semplice che abbia ad oggetto il mero godimento dei beni mobili e immobili di cui sia divenuta titolare.
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