Società incorporata: fallimento entro un anno dalla cancellazione

Pubblicato il



Società incorporata: fallimento entro un anno dalla cancellazione

In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, se insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

È il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14414 del 23 maggio 2024.

Contesto della fusione per incorporazione  

La fusione per incorporazione è un processo aziendale mediante il quale una società (incorporata) si unisce a un'altra società (incorporante), trasferendo tutti i suoi attivi e passivi. Questo strumento è spesso utilizzato per:

  • ottenere sinergie operative;
  • espandere le operazioni;
  • risolvere situazioni di crisi aziendale.

Nella fusione per incorporazione, la società incorporata cessa di esistere come entità giuridica separata, e i suoi diritti e obblighi vengono trasferiti alla società incorporante.

La sentenza della Corte di cassazione  

Il caso all'attenzione della Cassazione riguardava la dichiarazione di fallimento di una società che era stata oggetto, quale società incorporata, di un'operazione di fusione per incorporazione.

Il legale rappresentante della società si era opposto alla dichiarazione di fallimento e il giudizio era giunto davanti alla Corte di Cassazione.

Assoggettabilità a fallimento della società incorporata  

L'assoggettabilità a fallimento della società incorporata è regolata dall'art. 10 della Legge fallimentare, che consente di dichiarare il fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, purché l'insolvenza si sia manifestata prima o durante tale periodo.

Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha applicato l'art. 10 della legge fallimentare alla società incorporata, confermando il fallimento della medesima entro il periodo previsto.

Le conclusioni della Corte di cassazione  

La Corte di Cassazione, in particolare, ha stabilito che una società incorporata può essere dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata precedentemente o entro tale periodo.

Difatti, la fusione per incorporazione:

  • determina l’estinzione della società incorporata, ma non elimina la possibilità di dichiararla fallita entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata prima o durante questo periodo;
  • non interrompe i rapporti giuridici preesistenti della società incorporata, che vengono trasferiti alla società incorporante.

La continuità dei rapporti giuridici garantisce che i creditori possano ancora far valere i loro diritti contro il nuovo soggetto risultante dalla fusione.

La ricostruzione sistematica della Procura

Nella sua disamina, la Cassazione ha condiviso la ricostruzione sistematica offerta dalla Procura generale, secondo cui, dopo la fusione o la scissione, l’assoggettabilità a fallimento della società, ancorché cancellata dal registro delle imprese, "non dipende tanto dalla sua sopravvivenza alla cancellazione, quanto piuttosto dalla presenza nell’ordinamento di una norma speciale come quella dell’art. 10 l.fall."

Presupposto dell’applicazione dell’art. 10 l.fall.

Per la Procura, in altri termini, "la presenza di un soggetto che, a seguito di successione o trasformazione, possa rispondere dei debiti non implica in sé il soddisfacimento dei creditori, i cui diritti non possono perdere, per un’iniziativa del debitore, l’ampia tutela che è assicurata dal concorso fallimentare...".

L’art. 10 l.fall. mira, perciò, a tutelare il ceto creditorio da eventuali comportamenti potenzialmente in grado di diminuire o affievolire la responsabilità dell’imprenditore.

La fusione per incorporazione, in tale contesto, pur dando continuità ai rapporti giuridici in essere, "arreca un potenziale pregiudizio al ceto creditorio della società fusa, che si trova a concorrere sul patrimonio di quest’ultima unitamente ai creditori dell’incorporante".

Ne discende che "presupposto dell’applicazione dell’art. 10 l.fall. altro non è che la cancellazione dell'imprenditore dal registro dell'impresa", dal momento che "la norma non presuppone necessariamente che anche la corrispondente attività di impresa venga a cessare sul piano oggettivo".

Il principio di diritto

Da qui la conferma della decisione di merito e l'enunciazione del seguente principio di diritto:

“In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 10 l.fall., entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese”.

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del caso Una società editoriale è stata incorporata in un'altra società mediante fusione. Successivamente, è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Il legale rappresentante ha contestato la dichiarazione di fallimento, portando il caso davanti alla Corte di Cassazione.
Questione dibattuta Se una società incorporata può essere dichiarata fallita anche se la fusione ha comportato la sua estinzione giuridica.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha confermato che una società incorporata può essere dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 della legge fallimentare, se l'insolvenza si è manifestata prima o durante tale periodo.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito