Società estinta? Del debito fiscale è responsabile il socio
Pubblicato il 21 settembre 2017
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Nella sentenza n. 21803 del 20 settembre 2017 i giudici della Corte di cassazione hanno modificato l’orientamento in materia di recupero del credito fiscale verso una società cancellata. Inoltre, la medesima pronuncia tratta dell’emendabilità della dichiarazione, per adeguamento agli studi di settore.
Considerazione preliminare: soggetti verso cui il ricorso è stato proposto
I giudici hanno ritenuto affrontare la questione primaria della corretta individuazione dei soggetti destinatari del ricorso. Infatti è emerso che la società verso cui è stata pronunciata la sentenza impugnata è risultata estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese durante la pendenza del termine per proporre ricorso in cassazione.
Sul punto, la sentenza n. 21803/2017 afferma che sussiste la legittimazione processuale passiva del socio, a titolo successorio.
Pur in presenza di sentenze di segno opposto, il consesso intende, invece, dare continuità alle pronunce delle SS.UU. (nn. 6070 e 6071 del 2013), ritenendo che se l'estinzione della società cancellata dal registro avviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo con la conseguente possibilità di proseguire o riassumere il giudizio nei confronti dei soci. Qualora, invece, l'estinzione non sia stata fatta rilevare nei modi previsti dalla legge, “l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.
Adeguamento agli studi di settore
In altro punto della pronuncia, i magistrati, sulla base del fatto che è stato riconosciuto come la dichiarazione del contribuente di volersi adeguare agli studi di settore costituisce non una esternazione di scienza ma l’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore, hanno dichiarato che l’errore riguardante l’indicazione di dati inerenti l’esercizio della suddetta opzione è emendabile purchè il contribuente, nel contestare l’atto impositivo, offra la prova, oltre che dell’errore commesso, della sua essenzialità e riconoscibilità da parte dell’amministrazione.
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