Società di capitali: revocatoria non esercitabile su delibere di modifica dello statuto

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Società di capitali: revocatoria non esercitabile su delibere di modifica dello statuto

L'azione revocatoria ordinaria non può essere esercitata rispetto a delibere che modificano lo statuto delle società di capitali, anche consortili.

Tali atti sono compiuti unicamente per la gestione dell’attività del soggetto giuridico e non hanno effetti esterni, incidenti sulle garanzie patrimoniali.

Lo ha precisato, da ultimo, la Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 6384 del 3 marzo 2023.

La vicenda posta all'attenzione del Supremo collegio riguardava la delibera con cui una società consortile, poi fallita, aveva modificato il proprio statuto, sostituendo all'obbligo dei soci di pagare lo sbilancio annuale di esercizio la mera possibilità di rimborsarlo.

I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto fondata la domanda di revocatoria di tale atto promossa dalla curatela fallimentare in sostituzione degli originari creditori e, per l'effetto, avevano dichiarato inefficace, nei confronti del Fallimento, la delibera in esame.

Da qui il ricorso in cassazione dei soci della compagine, secondo i quali, per contro, l'atto di modifica statutaria era da ritenere irrevocabile.

In difetto di precedenti in materia, spettava alla Corte di Piazza Cavour stabilire se una delibera di assemblea straordinaria come quella in esame, modificativa dello statuto societario, potesse o meno essere revocata.

Delibera di modifica dello statuto: atto interno, non revocabile

La soluzione del Collegio di legittimità è contenuta nel seguente principio di diritto:

"L'azione pauliana di cui agli articoli 2901 ss. c.c. non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, tali atti non avendo effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale, bensì essendo compiuti unicamente per la gestione dell’attività del soggetto giuridico, e sussistendo d’altronde nella normativa societaria strumenti specifici che ne presidiano la legittimità, mentre l’azione pauliana è comunque esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate".

Per gli Ermellini, in definitiva, se un atto è endosocietario non può, proprio per la sua natura interna - che si fonda sulla finalità di schermo del soggetto artificiale e consente ai soggetti schermati di governarlo -  essere oggetto di attacco e, quindi, di revocatoria, da parte di soggetti diversi da quelli schermati, se non nei limiti specifici previsti dal legislatore come eccezioni.

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