Società benefit. Costituzione o trasformazione con credito d’imposta

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Società benefit. Costituzione o trasformazione con credito d’imposta

Il Ministero dello Sviluppo Economico dà attuazione alla misura del Decreto Rilancio (art. 38-ter, Dl n. 34/2020) per promuovere e sostenere la trasformazione degli enti in società benefit.

A tale scopo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022 il decreto, avente data 12 novembre 2021, contenente le modalità e i criteri di attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 3 del DL Rilancio.

Per società benefit si intendono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

La misura si suddivide:

  • in un riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit (con un plafond di risorse pari a 7 milioni di euro per il 2021);
  • nella promozione delle società benefit nel territorio nazionale (con risorse per 3 milioni di euro).

Trasformazione o costituzione di società benefit. Chi accede al bonus

L’agevolazione è ottenibile da parte di qualunque impresa, costituita e attiva, che abbia sostenuto spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Si richiede, altresì, una sede principale o secondaria in Italia in cui venga svolta l’attività economica.

In cosa consiste l’agevolazione

I beneficiari possono avere diritto ad un credito di imposta, nella misura massima di 10.000 euro per soggetto, del 50 per cento delle spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese

NON sono ammissibili le spese

- per la costituzione o la trasformazione in società benefit sostenute dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tra cui:

spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;

spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

- per imposte e tasse.
L’Iva è ammessa se rappresenta un costo effettivo non recuperabile.

 

 

Credito per costituzione o la trasformazione in società benefit. Come si concorre

Gli interessati che intendono fruire del credito d’imposta sono tenuti a presentare un'apposita istanza telematica, attraverso la procedura che sarà resa disponibile sul sito mise.gov.it. Ogni soggetto può presentare una sola istanza.

Per conoscere i termini e le modalità di inoltro della domanda è necessario attendere un successivo provvedimento direttoriale.

Il credito d'imposta è utilizzabile solamente in compensazione per l'anno 2021, a mezzo di F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Promozione delle società benefit

Il decreto del 12 novembre 2021 prevede anche il sostegno dell’attività di promozione delle società benefit.

A tal fine, si avvale di Invitalia che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, presenta al MiSE uno specifico piano delle attività di promozione, che potrà prevedere eventi, seminari e incontri da svolgersi anche mediante modalità telematiche e digitali nonché iniziative informative promulgative, finalizzati a diffondere il contenuto e le potenzialità delle società benefit.

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