STP con qualifica di società benefit
Pubblicato il 01 giugno 2021
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I commercialisti, con pronto ordini n. 77 del 12 maggio 2021, considerano il comportamento da seguire nel caso di STP che hanno i requisiti per essere considerate società benefit.
STP con qualifica di società benefit
Si evince come l’ente possa assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall’inizio come STP società benefit, ovvero modificando successivamente il proprio atto costitutivo.
In tali casi i controlli che competono all’Ordine devono rivolgersi sia al possesso dei requisiti riguardanti la STP che a quelli inerenti le società benefit circa i profili di operatività, trasparenza e pubblicità (art. 1, commi 376-384, L. n. 208/2015).
In modo più specifico, la società benefit non rappresenta un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica: tale qualifica può essere assunta nel momento in cui si perseguono, nell’esercizio di un’attività economica, una o più finalità di beneficio comune, in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità. Il beneficio viene identificato in “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” su una o più delle categorie indicate nella legge istitutiva delle società benefit. Tali categorie vengono individuate nelle persone, nelle comunità, nei territori e nell’ambiente, nei beni ed attività culturali e sociali, negli enti e nelle associazioni e in altri portatori di interesse, diversi, dunque, da persone, enti, comunità, territori e beni.
Caratteristiche della società benefit
La STP, posto che deve contenere tale denominazione, può anche indicare le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni rivolte ai terzi.
Inoltre, nell’oggetto sociale della società, oltre all’obbligatoria indicazione dell’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale esercitata dai soci professionisti della società, devono apparire le finalità di beneficio comune perseguite.
La società benefit è tenuta, comunque, a individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Ancora, l’ente sarà tenuto a redigere una relazione annuale particolareggiata concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio. Di conseguenza, lo statuto della STP dovrà prevedere una clausola apposita che preveda tale obbligo, imponendo all’organo di amministrazione la redazione della relazione annuale particolareggiata attinente al perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio.
Se esistente, la relazione sarà pubblicata nel sito internet della società.
L’Ordine non ha alcun potere di esperire controlli sul reale perseguimento del beneficio comune. Sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che potrà infliggere sanzioni nei confronti delle società che abbiano utilizzato la denominazione di società benefit senza concretamente perseguire il beneficio comune.
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