Società a controllo pubblico. Dal Mef la direttiva sulla separazione contabile
Pubblicato il 11 settembre 2019
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Il Dipartimento del Tesoro del Mef ha pubblicato la direttiva 9 settembre 2019 sulla separazione contabile per le società a controllo pubblico.
La direttiva definisce le regole per la rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali delle società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato.
Società a controllo pubblico con sistemi di contabilità separata
Le società a controllo pubblico sono regolate dalle norme del Decreto Legislativo n. 175/2016, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP).
Nello specifico, l’articolo 6 del TUSP sancisce che “Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi…adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”.
Per tali ragioni, il Dipartimento del Tesoro ha predisposto la direttiva rivolta proprio alle suddette società, con il fine di rappresentare uno strumento utile tanto agli Enti pubblici soci delle società a controllo pubblico, sia ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto dei principi di concorrenza.
Lo stesso TUSP dispone, poi, che il Mef, con apposita struttura, è competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del Dlgs n. 175/2016 e, quindi, è deputato ad adottare necessarie direttive nei confronti delle società a partecipazione pubblica, oltre che vigilare sul loro rispetto.
Società a controllo pubblico, finalità della separazione contabile
Con la direttiva del 9 settembre sulla separazione contabile si è, quindi, data attuazione alle suddette disposizioni e sono state definite le regole per un sistema di rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali.
Obiettivo della separazione contabile a cui sono tenute le società a controllo pubblico è, infatti, proprio quello di garantire che non vi siano trasferimenti di risorse dalle attività economiche di interesse generale a quelle svolte in contesti di mercato concorrenziale.
Le società a controllo pubblico sono, quindi, tenute ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica, idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche, in maniera separata e distinta, per singole attività economiche e comparti (quello della produzione protetta e quello della produzione in economia di mercato)
Su tale sistema di contabilità separata è chiamato ad esprimere un giudizio di conformità il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
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