Società: nuovi obblighi di informazione per gli atti via web
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 29 ottobre 2009
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L’art. 42 della Comunitaria 2008 (Legge n. 88/2009), a modifica dell’art. 2250 c.c., introduce per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongano “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”, nuovi obblighi di comunicazione.
In particolare, devono essere fornite, negli atti e nella corrispondenza via web, le seguenti informazioni:
- la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
- il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- l’eventuale stato di liquidazione della società;
- se, in caso di Spa o di Srl, la società ha un socio unico.
In caso di mancata indicazione di questi dati sono previste sanzioni che vanno dai 206 a 2.065 euro.
In particolare, devono essere fornite, negli atti e nella corrispondenza via web, le seguenti informazioni:
- la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
- il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- l’eventuale stato di liquidazione della società;
- se, in caso di Spa o di Srl, la società ha un socio unico.
In caso di mancata indicazione di questi dati sono previste sanzioni che vanno dai 206 a 2.065 euro.
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