Società agricole, esercizio dell’opzione per la determinazione del reddito su base catastale

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Al fine di facilitare la costituzione e la diffusione delle società agricole, il legislatore con la Finanziaria del 2007 ha previsto che le società di persone, le società cooperative e le Srl che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32 del Tuir.

A questo punto è, però, necessario che le società di persone, le cooperative e le Srl per qualificarsi come società agricole rispettino alcuni requisiti: l’oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo dell’attività agricola; la ragione sociale o la denominazione sociale contenga l’indicazione di “società agricola”.

La possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale – che è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/06 - in alternativa al regime analitico di determinazione del reddito d’impresa, richiede si applichino in quanto compatibili le disposizioni recate dal Dpr n. 442 del 1997.

Con la circolare n. 50/E del 1° ottobre 2010, l’agenzia delle Entrate analizza i requisiti e le condizioni che hanno consentito la determinazione catastale del reddito alle società di persone, alle srl e alle società cooperative che svolgono in via esclusiva attività agricola.

A tal proposito si specifica che:

- i requisiti soggettivi e l’esercizio esclusivo dell’attività agricola devono sussistere fin dall’inizio del periodo d’imposta;

- l’opzione va esercitata nella dichiarazione Iva relativa a tale periodo;

- trascorso il triennio, l’opzione continua a produrre effetti, di anno in anno, a meno che la società non ritorni alla determinazione ordinaria del reddito;

- nel caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta deve essere comunicata con le stesse modalità previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con Iva 2011 o Unico dello stesso anno si potrà, quindi, comunicare l’opzione per i redditi prodotti dal 1° gennaio 2010;

- esercitata l’opzione il contribuente è obbligato alla concreta applicazione del regime scelto per almeno un triennio;

- l’opzione perde efficacia già dal periodo d’imposta in cui le società perdono i requisiti prescritti.

- l’esclusività non viene meno nel caso la società ponga in essere altre attività che sono strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale;

- l’esclusività viene meno con il possesso di partecipazioni in altre società, a meno che, contemporaneamente la partecipata, sia anch’essa una società agricola e i dividendi derivanti dal possesso delle partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole.

Inoltre, l’Agenzia precisa che il reddito determinato catastalmente resta pur sempre “d’impresa”, dunque le società agricole devono continuare a tenere la contabilità secondo il regime precedentemente seguito, ad esempio ordinario o semplificato. Infine, l’esercizio dell’opzione per il reddito agrario non costituisce causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo.

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