Soci di S.r.l. e determinazione dell'imponibile previdenziale

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Soci di S.r.l. e determinazione dell'imponibile previdenziale

Con la Circolare INPS 10 giugno 2021, n. 84, l'Istituto previdenziale chiarisce le modalità di determinazione della base imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni speciali autonomi artigiani e commercianti.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, e ss. mod., il reddito imponibile ai fini previdenziali per i predetti soggetti si determina prendendo a riferimento la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. In particolare, per reddito di impresa dovrà intendersi quello relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

Con la Circolare 12 giugno 2003, n. 102, l'INPS aveva già fornito indicazioni in merito alla base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, precisando che - fermo restando il minimale contributivo - la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, anche prescindendo dalla destinazione scelta dall'assemblea.

Con le nuove indicazioni amministrative, l'Istituto intende uniformarsi alle recenti indicazioni ministeriali (nota prot. n. 7476/2020) e giurisprudenziali della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle predette gestioni previdenziali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale non prestino attività lavorativa.

Pertanto, gli utili derivanti dalla mera partecipazione alla società, senza prestazione di attività lavorativa, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'art. 3-bis, del soprarichiamato Decreto legge.

Resta inteso che in caso di svolgimento di attività lavorativa soggiacciono le ordinarie regole in materia di obbligazione contributiva.

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