Nuovi importi per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi

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Nuovi importi per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi

Con la Circolare INPS 22 aprile 2021, n. 68, l’Istituto previdenziale indica gli importi delle retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.

In particolare, per i:

  • Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, le prestazioni previdenziali dovute per eventi da indennizzare con riferimento a periodi di paga cadenti nell’anno 2021, sono erogate sulla base della retribuzione del mese precedente. Il minimale giornaliero stabilito dalla legge per il 2021 è pari a 48,98 euro.
  • Compartecipanti familiari e piccoli coloni, le indicazioni definitive per l’anno 2021 verranno rese note successivamente. Sino ad allora, le prestazioni verranno liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero relativo all’anno 2020 e comunicato con la circolare 28 agosto 2020, n. 97. Successivamente le differenze potranno essere conguagliate.
  • Lavoratori agricoli a tempo determinato, come disposto dal messaggio n. 29676/2007, la retribuzione minima per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, che, anche per il 2021, è pari a € 43,57.
  • Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, le prestazioni vengono calcolate sulla base delle retribuzioni convenzionali orarie, così come comunicate dalla circolare 25 gennaio 2021, n. 9, e riportate di seguito:
    • euro 7,17 per le retribuzioni effettive fino a 8,10 euro;
    • euro 8,10 per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,10 euro e fino a 9,86 euro;
    • euro 9,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro;
    • euro 5,22 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
  • Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, il calcolo per la determinazione delle prestazioni viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 23 marzo 2021.
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne) la retribuzione giornaliera corrispondente al minimo legale per il calcolo dei contributi, relativamente ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli e professionali, è pari a 43,57 euro. Per le categorie di artigiani e commercianti è pari a 48,98 euro. Con riferimento ai pescatori, e più nello specifico ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa, la retribuzione è pari a 27,21 euro.
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335, in considerazione delle aliquote contributive di appartenenza (25,98% per i liberi professionisti; 33,72% per i collaboratori ed altre figure assimilate per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 34,23% per i collaboratori che versano la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL) e del minimale di reddito annuo che, per il 2021, è di 15.953,00 euro, il contributo mensile utile risulterà pari a:
    • euro 345,38 per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,98%;
    • euro 448,28 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
    • euro 455,06 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Diversamente, le retribuzioni relative alle prestazioni per degenza ospedaliera sono pari a:

  • euro 45,17 (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • euro 67,76 (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • euro 90,35 (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
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