Soci Cessione e assegnazione agevolata Niente abuso con valide ragioni extrafiscali

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Soci Cessione e assegnazione agevolata Niente abuso con valide ragioni extrafiscali

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 101 del 27 luglio 2017, entra nel merito delle cessioni agevolate dei beni ai soci, ex L 208/2015, modificando quanto indicato nella circolare 37/E/2016.

Per il caso trattato è ritenuto che non sia abusivo il comportamento della società che usa il corrispettivo incassato dalla cessione effettuata a valori di mercato, generando una minusvalenza civilistica e fiscale, per rimborsare anticipatamente parte di un prestito obbligazionario in precedenza sottoscritto dai soci.

Si spiega che:

  • ai fini IRES, la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci dei beni immobili in esame potrà essere dedotta qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore rispetto al valore normale del bene;
  • ai fini IRAP, la minusvalenza in esame è deducibile secondo l'importo rilevato in contabilità, sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;
  • appare ragionevole ritenere che il beneficio consentito dalla norma, di far riferimento al valore catastale dell'immobile, possa trovare applicazione solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di un componente positivo di reddito (plusvalenza) sul quale calcolare l'imposta sostitutiva.

Elementi di abuso giustificati da valide ragioni extrafiscali

A motivo della tesi l'Agenzia ricorda i profili abusivi, previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 10-bis, legge 212/2000), che in un’operazione devono sussistere congiuntamente:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;

  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;

  • l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”. 

La legge, inoltre, espressamente indica che nel caso sussistano i tre gli elementi insieme, comunque non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale, che nel caso trattato sono:

1) l’obbligo della Società di rimborsare il prestito obbligazionario in scadenza e quindi la necessità di reperire le necessarie risorse finanziare;

2) la continua e drastica riduzione dei tassi di interesse che ha reso per gli obbligazionisti non più conveniente il mantenimento in essere del prestito obbligazionario;

3) la possibilità di ridurre, per effetto del rimborso del prestito obbligazionario, l’indebitamento della Società, migliorando notevolmente il rapporto tra Patrimonio Netto e Debiti, e di conseguenza generando un ottimo rating bancario”.

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