Sms pubblicitari Consenso anche registrato

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Sms pubblicitari Consenso anche registrato

La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento al tema del trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per finalità promozionali e commerciali mediante messaggi di testo (Sms) su utenze telefoniche mobili.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la regola di cui all’articolo 23, comma 3, del Decreto legislativo n. 196/03, ai sensi della quale il consenso al trattamento è validamente prestato, tra l’altro, se è documentato per iscritto, attiene non alla forma di manifestazione del consenso in questione -­ come stabilito per il trattamento dei dati sensibili -­ ma al contenuto dell’onere della prova che grava sul titolare dei dati personali.

Documentazione per iscritto attiene a onere probatorio

Conseguentemente, quest'ultimo è tenuto a dare documentazione per iscritto dell’assenso, anche orale, esplicitato dall’utente, al trattamento dei medesimi suoi dati per scopi pubblicitari e promozionali aggiuntivi rispetto al fornito servizio di telefonia mobile.

In tale contesto, la documentazione per iscritto può essere integrata anche da riproduzioni meccaniche o informatiche effettuate dal titolare del trattamento, salva l’eventuale, successiva verifica dell’idoneità, adeguatezza e sufficienza del contenuto dell’acquisita annotazione.

E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 9982 del 16 maggio 2016.

 

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